Ordinanza n. 39/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami bandito dall’A.S.Re.M. per la copertura di n. 28 posti nel profilo di Collaboratore amministrativo professionale (Area dei professionisti della salute e dei funzionari), pubblicata in data 10 ottobre 2024; - del relativo bando di concorso pubblico del 6 marzo 2023; - dei verbali della Commissione esaminatrice, non conosciuti; - della nota della Commissione esaminatrice in data 24 ottobre 2024; - degli atti amministrativi istruttori, interni, non definitivi, strumentali, connessi e consequenziali, non conosciuti e conoscibili; e per la condanna dell’A.S.Re.M al risarcimento del danno per illegittima attività amministrativa ex art. 30 Cod. proc. amm..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale del concorso pubblico per titoli ed esami per 28 posti di collaboratore amministrativo professionale, unitamente al bando, agli atti della commissione e alla nota della commissione del 24 ottobre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale pubblicata il 10 ottobre 2024, il bando del 6 marzo 2023, i verbali della commissione esaminatrice, la nota della commissione del 24 ottobre 2024 e gli ulteriori atti connessi e consequenziali, deducendo un ampio ventaglio di censure, non specificato analiticamente nell’ordinanza. Ha inoltre domandato il risarcimento del danno per illegittima attività amministrativa ai sensi dell’art. 30 c.p.a. e la sospensione cautelare degli atti impugnati. In giudizio sono stati evocati tre candidati collocati in graduatoria, ma il Tribunale ha ritenuto non escludibile che un’ipotetica rideterminazione dei punteggi in favore della ricorrente possa incidere sulla posizione di tutti gli altri graduati, rendendo necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’intera graduatoria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la controversia presenti significativa complessità, in ragione dell’ampiezza delle censure proposte e della loro contestazione da parte dell’amministrazione, sicché il loro esame approfondito non è compatibile con la cognizione sommaria cautelare. Ha tuttavia considerato adeguatamente tutelabili le esigenze della ricorrente mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione sostanziale della graduatoria. L’amministrazione ha dichiarato di avere deciso cautelativamente di non coprire tre posti di collaboratore amministrativo, riservandosi di procedere alle assunzioni all’esito dei giudizi amministrativi. Il Tribunale ha quindi accolto l’istanza cautelare ai soli fini della rapida definizione del merito, fissando l’udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’A.S.Re.M. La ricorrente dovrà trasmettere all’amministrazione, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, l’istanza di pubblicazione corredata dal ricorso e dall’ordinanza e contenente gli estremi del giudizio, la sommaria esposizione dei motivi e l’indicazione dei controinteressati; l’A.S.Re.M. dovrà pubblicare l’avviso entro ulteriori 15 giorni dalla ricezione dell’istanza e riferire al TAR sull’adempimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze di parte ricorrente siano tutelabili adeguatamente già mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito
Consente al giudice cautelare, quando la tutela può essere assicurata dalla rapida fissazione dell’udienza di merito, di accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio, senza necessariamente sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.
art. 52, comma 2, c.p.a.
il mezzo più adeguato per soddisfare le esigenze di pubblicità connesse alla disposta integrazione del contraddittorio
Richiamando l’art. 151 c.p.c., consente di individuare, in presenza di un numero elevato di controinteressati, una modalità di notificazione per pubblici proclami adeguata alle concrete esigenze di pubblicità, individuata nella pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione.
art. 151 c.p.c.
È richiamato quale fondamento della possibilità di autorizzare forme alternative di notificazione per pubblici proclami quando il numero dei destinatari rende particolarmente gravosi gli adempimenti ordinari.
art. 30 c.p.a.
È indicato quale base normativa della domanda risarcitoria proposta dalla candidata per il danno asseritamente derivante dall’illegittima attività amministrativa; l’ordinanza non decide tale domanda nel merito.
Massime di principio
- Quando la controversia cautelare presenta un quadro di censure ampio e complesso, tale da richiedere un esame analitico incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può ritenere non adeguata la sospensione immediata dell’atto e tutelare l’interesse del ricorrente mediante la fissazione sollecita dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- L’integrazione del contraddittorio in un giudizio volto a incidere su una graduatoria concorsuale deve essere disposta nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria quando l’eventuale rideterminazione del punteggio del ricorrente potrebbe modificare l’ordine degli idonei o le posizioni utili all’assunzione.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, la notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’amministrazione, se tale modalità è ritenuta idonea a soddisfare le esigenze di pubblicità e conoscibilità del giudizio.
- La tutela cautelare può essere assicurata anche attraverso una misura organizzatoria e acceleratoria, anziché mediante la sospensione dell’atto impugnato, quando la rapida definizione del merito garantisca adeguatamente le esigenze del ricorrente e consenta il bilanciamento degli interessi contrapposti.
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