Sentenza n. 11296/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamentodella Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma II, U.O. Amministrativa, Repertorio n. CB/753/2026 del 08/04/2026, Protocollo n. CB/47294/2026, notificata in data 14.04.2026, con cui è stato ordinato alla società ricorrente il ripristino dello stato dei luoghi relativo all'occupazione di suolo pubblico (O.S.P.) sita in Via Novara n. 11, Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine di ripristino dello stato dei luoghi per difformità rispetto all’atto concessorio relativo a un’occupazione di suolo pubblico
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale le ha ordinato di conformare l’occupazione di suolo pubblico all’atto concessorio, rimuovendo le difformità contestate. Nel corso della fase cautelare è emerso un profilo preliminare relativo alla regolare instaurazione del rapporto processuale: benché la copia notificata del ricorso risultasse sottoscritta, la procura alle liti, depositata in copia informatica di supporto analogico, era priva dell’asseverazione richiesta dall’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. L’asseverazione è stata infatti effettuata alle ore 17:56 del 15 maggio 2026, mentre il ricorso era stato depositato alle ore 12:49 dello stesso giorno. La questione è stata esaminata anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale, recentemente definito dall’Adunanza plenaria, sull’applicabilità al processo amministrativo dell’art. 182 c.p.c./c.p.a. per la regolarizzazione della procura.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare le censure rivolte contro l’ordine di ripristino. Ha ritenuto che, al momento del deposito del ricorso e quindi della costituzione del rapporto processuale, la procura alle liti non fosse correttamente asseverata, come richiesto dall’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. Il giudice ha inoltre affermato che al processo amministrativo non è applicabile l’art. 182 c.p.a., sicché il vizio della procura non poteva essere sanato mediante regolarizzazione successiva. La decisione è stata resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., all’esito della fase cautelare. Le spese sono state compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale recentemente risolto dall’Adunanza plenaria.
Norme richiamate
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La procura alle liti depositata in copia informatica di supporto analogico deve essere accompagnata dall’asseverazione richiesta; tale requisito deve sussistere al momento della costituzione del rapporto processuale.
art. 182 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Secondo il TAR, la disposizione non è applicabile al processo amministrativo e non consente quindi di sanare successivamente il vizio relativo all’asseverazione della procura.
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare, quando la causa è matura per la decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando la procura alle liti è depositata in copia informatica di supporto analogico, l’asseverazione richiesta dall’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. deve risultare perfezionata al momento del deposito del ricorso, coincidente con la costituzione del rapporto processuale.
- Secondo l’indirizzo seguito dal TAR nella decisione, l’omessa asseverazione della procura alle liti al momento del deposito rende il ricorso inammissibile e non è sanabile mediante la successiva regolarizzazione prevista dall’art. 182 c.p.a., ritenuto non applicabile al processo amministrativo.
- La sussistenza di un vizio processuale impeditivo dell’esame del merito consente al giudice amministrativo di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. all’esito della fase cautelare.
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