Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19265/2025 del 13/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento proposta da una società che chiedeva l'ammissione di un ingente credito derivante, secondo la prospettazione, da rapporti commerciali documentati da fatture, DDT, libro giornale, elenco movimenti e da una nota del commissario giudiziale del 15 febbraio 2006, ritenuta dalla ricorrente riconoscitiva del debito. Il tribunale aveva ammesso solo in parte il credito; in appello la decisione era stata parzialmente riformata con ulteriore ammissione, ma la corte territoriale aveva escluso la decisività di alcuni documenti per difetto di data certa e/o di efficacia probatoria, negando anche il privilegio invocato ai sensi del T.U.B. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per violazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c. e dei diritti di difesa, per avere la Corte d'appello rilevato d'ufficio la mancanza di data certa della nota del commissario giudiziale; 2) violazione dell'art. 2704 c.c. e delle regole di opponibilità ai terzi, sostenendo che la nota fosse assistita da data certa; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 116 c.p.c., per non avere la corte valutato la nota del commissario, il documento del 31 dicembre 2005 con riconoscimento del debito, i documenti contabili e la consulenza tecnica; 4) violazione dell'art. 116 c.p.c. per la valutazione complessiva delle prove; 5) violazione degli artt. 43, 44 e 153 T.U.B. per il mancato riconoscimento del privilegio legale sui crediti da cambiali agrarie. La Suprema Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando in particolare che la decisione impugnata si fondava su una pluralità di rationes decidendi, tra cui la non confessoria natura della nota del commissario, non specificamente censurata; che i motivi miravano a un nuovo esame del merito e della prova, estraneo al giudizio di legittimità; che il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. era invocato al di fuori del suo perimetro, senza indicare un vero fatto storico omesso; e che la censura sul privilegio era generica, non chiarendo se il consorzio fosse autorizzato all'esercizio del credito agrario secondo il T.U.B.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata nei limiti in cui aveva negato la rilevanza probatoria decisiva dei documenti invocati e il privilegio legale richiesto. Ha altresì condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, rilevando che tutti i motivi erano inidonei a scalfire la ratio decidendi della sentenza d'appello, soprattutto per mancata censura della principale ragione decisoria sulla natura non confessoria della nota del commissario giudiziale e per improprio tentativo di ottenere una rivalutazione del merito probatorio.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    Il contraddittorio va rispettato, ma la censura è inammissibile se non colpisce tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 101 c.p.c. per dedurre la nullità da violazione del contraddittorio; la doglianza non è stata ritenuta idonea.

  • art. 2704 c.c.

    La data certa rileva ai fini dell'opponibilità ai terzi dei documenti; tuttavia la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata attinenza a tutte le rationes della decisione impugnata.

  • art. 2700 c.c.

    La fede privilegiata del pubblico ufficiale riguarda i fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, ma non consente di trasformare automaticamente la nota del commissario in prova confessoria del debito.

  • art. 116 c.p.c.

    Non può essere usato per chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio; è denunciabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non acquisite o sottrae alle parti il regime legale della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge deve essere specifica e non può risolversi in una critica astratta e generica alla valutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità processuale per violazione del contraddittorio non è deducibile utilmente se resta intatta un'autonoma ratio decidendi non censurata.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo e discusso; non consente di censurare la mancata rivalutazione di documenti o c.t.u.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in combinazione con l'art. 116 c.p.c.; la sua violazione non consiste nella diversa ponderazione delle prove.

  • art. 43 D.lgs. n. 385/1993

    Richiamato per la disciplina dell'attività di credito agrario e per verificare se il consorzio fosse effettivamente un istituto abilitato.

  • art. 44, comma 2, D.lgs. n. 385/1993

    Il privilegio legale sui crediti da cambiali agrarie presuppone che ricorrano le condizioni soggettive e oggettive previste dalla norma; la censura è stata ritenuta generica.

  • art. 153, comma 3, D.lgs. n. 385/1993

    La deduzione del privilegio richiedeva di specificare l'eventuale autorizzazione all'esercizio dell'attività di credito, elemento non chiarito dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertata la soccombenza in cassazione, la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ratio determina l'inammissibilità per carenza di interesse.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio: la doglianza su art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non acquisite o abbia violato il regime legale della prova, non quando si contesti il diverso peso attribuito ai documenti.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso, non essendo deducibile per lamentare la mancata considerazione di singoli documenti o delle conclusioni del consulente tecnico.
  • La prova documentale prodotta in un giudizio di verifica del passivo fallimentare resta soggetta alle regole sull'opponibilità ai terzi e sulla data certa; in mancanza dei relativi presupposti, il documento può essere privo di efficacia probatoria decisiva verso la massa.
  • La richiesta di riconoscimento di un privilegio speciale o legale deve essere supportata da una deduzione puntuale dei presupposti normativi, compresa la qualifica soggettiva dell'ente e l'eventuale autorizzazione all'attività rilevante; la genericità del motivo rende la censura inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniProveMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.