Ordinanza n. 88/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione del Dirigente Area Acquisti Centralizzati dell’Agenzia Regionale dell’Abruzzo per la Committenza - AReaCom del 20 febbraio 2026, n. 62, con cui è stata indetta la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b) del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per la fornitura di “Farmaci Esclusivi (Edizione 2026)” e servizi connessi occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, con riferimento al Lotto n. 20; - della lettera d’invito, in parte qua; - del capitolato tecnico, in parte qua; - dello schema di Accordo Quadro, in parte qua; - della tabella elenco lotti, in parte qua; - della determinazione del Dirigente dell’Area Acquisti Centralizzati di AreaCom del 26 febbraio 2026, n. 70 recante “Rettifica documentazione di gara”, con cui la centrale di committenza ha rettificato la lettera di invito e il capitolato tecnico, nonché eliminato l’originario Allegato 5 - Elenco ATC dalla documentazione di gara; - della lettera di invito e del capitolato tecnico come rettificati dalla predetta determinazione; - delle FAQ del 25 febbraio, 27 febbraio e 4 marzo 2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi legittimi di Astellas.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Indizione e documentazione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di farmaci esclusivi e servizi connessi, con riferimento al Lotto n. 20, nonché successive rettifiche e FAQ
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la determinazione di indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, la lettera d’invito, il capitolato tecnico, lo schema di accordo quadro, l’elenco dei lotti, la successiva rettifica della documentazione di gara e le FAQ relative alla procedura per la fornitura di farmaci esclusivi e servizi connessi destinati alle aziende sanitarie regionali, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo emerge che la ricorrente contestava il peculiare confezionamento della procedura, ritenendolo non sufficientemente aderente alla propria organizzazione d’impresa e potenzialmente lesivo della partecipazione al Lotto n. 20. L’amministrazione ha sostenuto la legittimità della procedura negoziata senza bando e della relativa documentazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto prima facie conforme la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando al combinato disposto dell’art. 15 del d.l. n. 19/2026, dell’art. 76, comma 2, lett. b), e dell’art. 59, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 36/2023, nonché al principio di risultato. Il Collegio ha inoltre ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla celere definizione della procedura, finalizzata a snellire e garantire la continuità della fornitura di farmaci essenziali per pazienti fragili, rispetto all’interesse dell’impresa a una configurazione della gara maggiormente conforme alla propria organizzazione. La struttura della procedura non è stata ritenuta, allo stato, idonea a impedire la partecipazione dell’impresa, considerata la sua posizione di produttore esclusivo, la conoscenza dei fabbisogni, dei prezzi e del massimale di spesa, elementi ritenuti idonei a consentirle di governare il rischio d’impresa. È stato escluso anche il periculum, poiché la società avrebbe comunque continuato a fornire i farmaci esclusivi alle aziende sanitarie regionali mediante le ordinarie modalità di affidamento. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15 d.l. 19/2026
Richiamato, insieme alle disposizioni del codice dei contratti pubblici, quale base normativa della procedura per la fornitura di farmaci esclusivi; la procedura è stata ritenuta prima facie conforme.
art. 76, comma 2, lett. b), d.lgs. 36/2023
Disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ritenuta dal Collegio, in sede cautelare, conforme al paradigma normativo applicabile alla fornitura di farmaci esclusivi.
art. 59, commi 1, 2 e 3, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale componente del quadro normativo ritenuto compatibile con il complessivo confezionamento della procedura.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la valutazione della domanda cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per la fornitura di farmaci esclusivi può essere ritenuta prima facie legittima quando il suo complessivo assetto risulti conforme all'art. 76, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 e alle ulteriori disposizioni normative applicabili.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l'esigenza di assicurare rapidamente la continuità della fornitura di farmaci essenziali destinati a pazienti fragili può prevalere sull'interesse dell'operatore economico a ottenere una configurazione della procedura maggiormente aderente alla propria organizzazione aziendale, purché tale configurazione non comprometta concretamente la partecipazione.
- L'interesse dell'operatore economico alla sospensione degli atti di gara non è assistito da periculum in mora quando, anche in caso di mancata partecipazione alla procedura contestata, l'impresa possa continuare a fornire i medesimi farmaci all'amministrazione mediante ordinarie modalità di affidamento.
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