Sentenza n. 119/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato domestico precedentemente rilasciato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino marocchino, era entrato in Italia munito di visto per lavoro subordinato domestico, sulla base del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Brescia. Il datore di lavoro richiedente aveva tuttavia cessato l'attività nel dicembre 2022, prima dell'ingresso del lavoratore in Italia. La Prefettura, previo preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990, aveva revocato il nulla osta, rilevando la cessazione dell'attività e l'impossibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e carenza e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la chiusura dell'attività non gli fosse imputabile e che avesse leso l'affidamento ingenerato dal nulla osta. Ha inoltre sostenuto che, poiché l'impresa era operativa alla data del rilascio del nulla osta, la Prefettura avrebbe dovuto applicare la ratio della circolare ministeriale n. 3020 del 21 aprile 2021 e consentire il rilascio di un permesso per attesa occupazione, in analogia con il caso dello straniero che perda il lavoro durante una procedura di emersione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto alla revoca del nulla osta, ha ritenuto pacificamente sussistente il presupposto fattuale posto a fondamento dell'atto, ossia la cessazione dell'attività del datore di lavoro richiedente. Dopo l'ingresso in Italia, il ricorrente non aveva sottoscritto il contratto di soggiorno con tale datore di lavoro, né aveva ottenuto o richiesto un permesso di soggiorno. La revoca è stata quindi ritenuta legittima, nonostante la cessazione dell'attività non fosse imputabile al lavoratore. Quanto al permesso per attesa occupazione, il giudice ha affermato che l'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 consente tale titolo esclusivamente allo straniero già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che abbia perso il posto di lavoro. La disciplina presuppone l'effettiva instaurazione del rapporto lavorativo e il previo rilascio di un titolo di soggiorno, condizioni entrambe mancanti nel caso concreto. La circolare ministeriale invocata non è stata quindi ritenuta applicabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è stato comunicato prima dell'adozione della revoca del nulla osta.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
tale permesso può essere rilasciato solo ai titolari di un permesso per lavoro subordinato nell’ipotesi di perdita del posto di lavoro
Il permesso per attesa occupazione presuppone che lo straniero abbia già instaurato validamente un rapporto di lavoro e sia già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, divenuto rinnovabile a seguito della perdita del posto per causa non imputabile al lavoratore.
Massime di principio
- La cessazione dell'attività del datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta al lavoro subordinato, intervenuta prima dell'ingresso dello straniero e dell'instaurazione del rapporto di lavoro, legittima la revoca del nulla osta, anche quando la cessazione non sia imputabile al lavoratore.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 presuppone l'effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e il previo possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
- La disciplina del permesso per attesa occupazione non si applica allo straniero che, pur essendo entrato in Italia sulla base di un nulla osta, non abbia mai sottoscritto il contratto di soggiorno, non abbia instaurato il rapporto lavorativo e non abbia mai ottenuto o richiesto un permesso di soggiorno.
- La tutela delle sopravvenienze non imputabili al lavoratore, riconducibili a situazioni di forza maggiore nella disciplina dell'immigrazione lavorativa, presuppone che il rapporto di lavoro e il titolo di soggiorno siano già venuti a esistenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 283/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 285/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 286/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 4 feb 2026Sentenza n. 287/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →