Cassazione Penale, Sentenza n. 31712/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: (1) presunta nullità per mancata comunicazione dell'esito dell'udienza del 03/04/2020, con conseguente impedimento a richiedere la trattazione in presenza; (2) vizio di motivazione per omissione di valutazione delle doglianze difensive e dedotta prescrizione del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto manifesta l'infondatezza perché il difensore aveva ricevuto regolare comunicazione e aveva partecipato alla successiva fase processuale, avendo depositato conclusioni scritte via PEC e preso parte alle udienze successive; sull'altro motivo ha ritenuto la deduzione generica e infondata, confermando la ricostruzione delle sistematiche spoliazioni societarie (prelievi per oltre 900.000 euro) e respingendo la prescrizione in quanto la condotta era aggravata da un danno patrimoniale di rilevante entità che, ai fini della determinazione della pena, allunga il termine di prescrizione (art. 157 e 161 c.p.). Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Legge fallimentare
art. 216, comma 1 n. 1; art. 219, primo comma; art. 216, ultimo comma
Le norme sono state applicate per inquadrare i reati contestati (spoliazione della società fallita) e per determinare le pene accessorie conseguenti alla condanna
Codice di procedura penale
art. 606, lett. b) ed e); art. 616
Art. 606: criteri di impugnazione in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione) valutati e ritenuti infondati; art. 616: conseguenze dell'inammissibilità concondanna alle spese e al versamento dovuto alla Cassa delle Ammende
Disposizioni transitorie e finali c.p.p. (art. 173, comma 1, disp. att.)
Richiamata nei limiti di ammissibilità dei motivi di ricorso per la regolamentazione formale dei motivi dedotti
Codice penale
Art. 157: individuazione del termine ordinario di prescrizione in relazione alla pena; art. 161: determinazione del termine massimo. La Corte ha ritenuto che l'aggravante speciale per danno patrimoniale rilevante aumenta la pena e, quindi, prolunga il termine di prescrizione, rendendo il reato non prescritto
Massime di principio
- La mancata notifica dell'esito di un'udienza non è di per sé idonea a costituire nullità se il difensore ha ricevuto regolari comunicazioni, ha partecipato alle fasi successive e ha esercitato le proprie prerogative (es. depositi via PEC): la Corte valuta la concreta conoscenza e partecipazione della difesa
- Le allegazioni generiche, prive di specifica indicazione del punto di motivazione che si censura e del nesso logico giuridico tra motivazione e errore, sono dichiarate inammissibili o infondate in Cassazione
- La presenza di circostanze aggravanti ad 'effetto speciale' (es. danno patrimoniale di rilevante entità) incide sul calcolo della pena e, quindi, sul termine di prescrizione; in tali casi il ricorrente deve fornire un'analisi puntuale e numericamente compatibile per sostenere la prescrizione
- In sede di impugnazione in Cassazione è cruciale documentare la concreta lesione di diritti difensivi e dimostrare il pregiudizio; l'esistenza di atti difensivi (comunicazioni, depositi, partecipazioni a udienze) indebolisce l'eccezione di nullità procedurale
- Le conseguenze economiche dell'inammissibilità (spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende) sono previste automaticamente quando il ricorso è dichiarato inammissibile
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