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Sentenza

Sentenza n. 1037/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento ella Delibera della Giunta Comunale di Civitanova Marche (MC) n. 48 del 24 Febbraio 2023 avente ad oggetto “Mercato settimanale del sabato - azioni per il riordino e il miglioramento della sicurezza”, pubblicata all’Albo Pretorio dal 1 al 15 Marzo 2023 e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto

Giustizia amministrativa202300215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Giunta Comunale di Civitanova Marche che avvia e indirizza lo spostamento sperimentale di 18 posteggi del mercato settimanale del sabato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la delibera comunale con cui, per esigenze di sicurezza e viabilità, è stato previsto il ridimensionamento degli spazi occupati sul lato ovest di Corso Dalmazia e lo spostamento di 18 bancarelle nell’area di Largo Caradonna - Lido Cluana, subordinatamente all’interlocuzione con la Soprintendenza e all’adozione dei successivi provvedimenti esecutivi. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 7 l. 241/1990, dell’art. 65 l.r. Marche n. 22/2021 e dell’art. 17, comma 2, del regolamento regionale Marche n. 3/2022, per omessa comunicazione di avvio e omesse consultazioni. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 52, comma 1-ter, d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 58 l.r. Marche n. 22/2021, sostenendo che l’area individuata, contermine a beni sottoposti a vincolo culturale e paesaggistico, non potesse ospitare i posteggi e lamentando la mancata previsione di un indennizzo. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione degli artt. 97, comma 2, e 41 Cost. e dell’art. 1 l. 241/1990, per l’incertezza derivante dalla mancata indicazione della collocazione dei posteggi dopo il periodo sperimentale o nell’ipotesi di diniego della Soprintendenza. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di lesività, trattandosi di atto non definitivo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto originario di interesse all’impugnazione, senza esaminare nel merito i motivi dedotti. La delibera è stata qualificata come atto di indirizzo e di avvio della procedura di spostamento, avente natura endoprocedimentale e non definitiva: essa si limita a orientare l’attività degli uffici e subordina l’eventuale determinazione conclusiva al previo parere della Soprintendenza e alla successiva attività esecutiva degli uffici competenti. L’atto non rientra nelle eccezioni che consentono l’impugnazione anticipata di un atto endoprocedimentale, non essendo né un atto vincolato capace di conformare in modo netto la decisione finale né un atto interlocutorio determinante un arresto procedimentale. Il ridimensionamento degli spazi e la lesione degli interessi dei ricorrenti avrebbero potuto derivare soltanto dai successivi provvedimenti conclusivi. Il TAR ha inoltre escluso la possibilità di decidere la causa ai soli fini di un’eventuale domanda risarcitoria, poiché si trattava di inammissibilità per difetto originario di interesse e la richiesta era stata formulata genericamente soltanto a verbale d’udienza, senza ricadere nell’art. 34, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate per la non immediata intellegibilità della natura non definitiva dell’atto.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all’omessa comunicazione di avvio del procedimento; il motivo non è stato esaminato per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 1 l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di trasparenza e buona fede dell’azione amministrativa; il motivo non è stato esaminato per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha escluso l’applicabilità della disposizione, poiché l’inammissibilità derivava da un difetto originario di interesse e la richiesta di decisione ai fini risarcitori era stata formulata genericamente soltanto in udienza.

  • art. 65 l.r. Marche 5 agosto 2021, n. 22

    La disposizione prevede modalità specifiche per lo spostamento dei posteggi; il suo richiamo nella delibera conferma che l’atto impugnato non esauriva la procedura, essendo necessarie ulteriori attività.

  • art. 17, comma 2, regolamento regionale Marche 7 giugno 2022, n. 3

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alle consultazioni procedimentali; il motivo non è stato esaminato per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 52, comma 1-ter, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla collocazione dei posteggi in area prossima a beni vincolati; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 58 l.r. Marche n. 22/2021

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina dell’area e all’eventuale indennizzo; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla libertà di iniziativa economica; la censura non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • L’atto amministrativo endoprocedimentale, privo di definitività e lesività attuale, non è autonomamente impugnabile quando si limita a esprimere un indirizzo per gli uffici e rinvia la concreta incidenza sulla posizione del privato a successivi provvedimenti conclusivi.
  • L’impugnazione anticipata di un atto endoprocedimentale è ammessa eccezionalmente soltanto quando l’atto, pur non conclusivo, sia vincolato e idoneo a conformare in modo netto la determinazione finale oppure determini un arresto procedimentale.
  • Quando l’effetto lesivo è subordinato al parere di un’altra amministrazione e alla successiva attività esecutiva degli uffici, l’interesse a ricorrere contro il precedente atto di indirizzo non è attuale e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto originario di interesse.
  • La decisione ai soli fini risarcitori non può essere richiesta genericamente a verbale quando il ricorso è inammissibile per difetto originario di interesse e non ricorrono i presupposti dell’art. 34, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti e atti amministrativi generaliPartecipazione al procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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