Cassazione Civile, Ordinanza n. 03383/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento monitorio promosso per ottenere il pagamento di crediti asseritamente maturati in esecuzione di contratti di appalto stipulati con una stazione appaltante pubblica. Il decreto ingiuntivo era stato opposto dalla debitrice e l'opposizione era stata accolta in primo grado. La società creditrice, quale cessionaria di rami d'azienda già trasferiti da una precedente appaltatrice, aveva proposto appello contro la decisione di primo grado; la Corte d'appello lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi, ritenendoli evasivi rispetto alla ratio della sentenza impugnata, e per la chiusura delle procedure di appalto senza contestazioni sullo stato finale dei lavori. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello fosse in realtà fondato su contratti, stati finali, lettere e fatture e mirasse a far applicare il Prezzario Toscana 2003, con contestazione della valutazione di primo grado; 2) violazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione agli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., per mancata corretta interpretazione dell'atto di appello; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 55/2014 per la liquidazione delle spese di lite, ritenute eccessive o riferite a fasi non svolte.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio un vizio processuale pregiudiziale: la sentenza d'appello era stata pronunciata in violazione dell'integrità del contraddittorio. Nel giudizio di appello avrebbe dovuto partecipare anche il fallimento della precedente società cessionaria, già parte del giudizio di primo grado e non estromesso, poiché nel giudizio di impugnazione il successore a titolo particolare e il dante causa non estromesso sono litisconsorti necessari. Poiché tale integrazione del contraddittorio non risultava avvenuta, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
La doglianza della ricorrente è stata formulata come violazione del requisito di specificità dei motivi di appello; la Corte di cassazione non si è pronunciata nel merito del relativo tema perché ha definito la causa per un vizio pregiudiziale del contraddittorio.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la liquidazione delle spese; il motivo non è stato scrutinato perché assorbito dalla cassazione per vizio processuale.
art. 111, comma 1, c.p.c.
Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo può proseguire tra le parti originarie, con il dante causa che mantiene la qualità di sostituto processuale fino a eventuale estromissione formale.
art. 111, comma 3, c.p.c.
Il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo.
art. 111, comma 4, c.p.c.
Il successore a titolo particolare può proporre impugnazione avverso la sentenza che spiega effetti anche nei suoi confronti.
art. 331 c.p.c.
Nel giudizio di impugnazione, se la sentenza è appellata solo da uno dei litisconsorti necessari o contro uno soltanto di essi, deve essere ordinata l'integrazione del contraddittorio; la mancanza comporta rilievo d'ufficio anche in cassazione.
artt. 1362, 1363 e 1367 c.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere che l'atto di appello dovesse essere interpretato nel senso della sua ammissibilità; il tema è rimasto assorbito.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 5, lett. c) e d)
Richiamato per contestare la liquidazione delle spese relative a fasi asseritamente non svolte o svolte solo in parte; motivo non esaminato nel merito.
Massime di principio
- In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il successore diviene parte processuale solo se interviene, viene chiamato in causa o propone impugnazione; altrimenti il processo può proseguire tra le parti originarie, restando il dante causa sostituto processuale fino a formale estromissione.
- Nel giudizio di impugnazione, il successore a titolo particolare intervenuto o che abbia proposto impugnazione e il dante causa non estromesso sono litisconsorti necessari; se la sentenza viene impugnata solo da uno di essi o contro uno soltanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
- La violazione dell'integrità del contraddittorio integra un vizio processuale rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità e impone la cassazione della sentenza con rinvio al giudice di merito per la rinnovazione del giudizio.
- Quando è riscontrato un vizio processuale pregiudiziale che travolge la validità della decisione impugnata, i motivi di ricorso che investono il merito restano assorbiti e non vengono esaminati.
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