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Sentenza

Sentenza n. 3077/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 4792 del 3 giugno 2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202302433

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato n. 4792 del 3 giugno 2025, nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa a interessi legali e rivalutazione monetaria sull'indennità di trasferimento

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)

Prevale il privato

La controversia

Gli interessati hanno proposto revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. contro la sentenza che aveva riconosciuto il loro diritto all'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 della legge n. 86/2001, ma non aveva pronunciato sulla richiesta, formulata in ogni grado di giudizio, di pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni fino al saldo. In precedenza avevano chiesto la correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 86 c.p.a.; tale istanza era stata dichiarata inammissibile per omessa notificazione all'amministrazione e, dopo la riproposizione, il rito era stato convertito in revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a. I ricorrenti hanno dedotto che l'omessa pronuncia derivava da una falsa percezione degli atti processuali, poiché la domanda sugli accessori era stata espressamente proposta e risultava dal fascicolo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile e fondata per la parte principale la revocazione. Ha distinto l'errore materiale, rilevabile dal solo testo della sentenza, dall'errore di fatto revocatorio, risultante dal confronto tra la sentenza e gli atti processuali. Nel caso concreto l'omessa pronuncia sugli accessori costituiva errore di fatto, perché la domanda di interessi e rivalutazione era stata espressamente formulata in ogni grado e non era stata esaminata per una falsa percezione del materiale processuale, senza necessità di rivalutare fatti o interpretare norme. La sentenza n. 4792/2025 è stata quindi parzialmente revocata nella parte omissiva, mentre sono state confermate tutte le altre statuizioni. In sede rescissoria, il giudice ha riconosciuto gli interessi moratori al tasso legale sulle singole maturazioni dell'indennità di trasferimento fino all'effettivo pagamento, qualificando l'indennità come credito pecuniario derivante dal rapporto di lavoro e non come risarcimento. Ha invece respinto la domanda di rivalutazione monetaria, poiché i crediti erano successivi al 1995 e gli interessati non avevano dimostrato, né specificamente dedotto, che la rivalutazione fosse superiore agli interessi legali. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Prevede la revocazione delle sentenze e consente di utilizzare il rimedio nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, quando l'errore sia decisivo e non riguardi l'attività valutativa o interpretativa del giudice.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    Consente la conversione del rito quando la domanda proposta contiene gli elementi essenziali di un diverso rimedio processuale, nella specie la revocazione per errore di fatto.

  • art. 86 c.p.a.

    Disciplina la correzione degli errori materiali; il relativo procedimento è riservato a sviste od omissioni meramente materiali e non all'omessa pronuncia su una domanda che richiede valutazione giudiziale.

  • art. 1 legge 29 marzo 2001, n. 86

    Prevede l'indennità di trasferimento d'ufficio, qualificata dal giudice come credito pecuniario compensativo derivante dal rapporto di lavoro.

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    Fondando il principio della naturale fecondità del denaro, comporta la debenza degli interessi moratori al tasso legale sui crediti pecuniari dal momento della maturazione fino al pagamento.

  • art. 1224, comma 2, c.c.

    Consente il riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria quando sia dimostrato che esso eccede gli interessi legali.

  • art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412

    Concorre a stabilire, per i crediti da lavoro successivi al 1° gennaio 1995, il divieto di cumulo generalizzato tra interessi e rivalutazione, ferma la possibilità di riconoscere la maggiore voce ove provata.

  • art. 22, comma 36, secondo periodo, legge 23 dicembre 1994, n. 724

    Concorre a disciplinare il regime degli accessori dei crediti da lavoro maturati dopo il 1995, con riconoscimento esclusivo della maggiore tra interessi legali e rivalutazione, se quest'ultima è specificamente dimostrata.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è ammissibile quando il giudice abbia omesso di pronunciarsi su una domanda espressamente formulata per effetto di una falsa percezione dell'esistenza o del contenuto di un atto processuale, purché l'errore sia decisivo, cada su un punto non controverso e non coinvolga valutazioni giuridiche o apprezzamenti delle prove.
  • L'omessa pronuncia su una domanda non è emendabile mediante correzione di errore materiale quando la sua definizione richiede una valutazione giudiziale; in tal caso, se deriva dalla mancata percezione di una domanda risultante dagli atti processuali, è deducibile con la revocazione per errore di fatto.
  • L'indennità di trasferimento d'ufficio prevista dall'art. 1 della legge n. 86/2001 costituisce un credito pecuniario compensativo derivante dal rapporto di lavoro e non un credito risarcitorio; sugli importi maturati spettano gli interessi moratori al tasso legale dalla singola maturazione fino all'effettivo pagamento.
  • Per i crediti da lavoro maturati dopo il 1° gennaio 1995, interessi legali e rivalutazione monetaria non sono cumulabili: può essere riconosciuta soltanto la maggiore tra le due voci, e la rivalutazione è dovuta solo se il creditore dimostra specificamente che eccede gli interessi legali.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzo
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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