Sentenza n. 3077/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 4792 del 3 giugno 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato n. 4792 del 3 giugno 2025, nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda relativa a interessi legali e rivalutazione monetaria sull'indennità di trasferimento
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
Gli interessati hanno proposto revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. contro la sentenza che aveva riconosciuto il loro diritto all'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 della legge n. 86/2001, ma non aveva pronunciato sulla richiesta, formulata in ogni grado di giudizio, di pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni fino al saldo. In precedenza avevano chiesto la correzione di errore materiale ai sensi dell'art. 86 c.p.a.; tale istanza era stata dichiarata inammissibile per omessa notificazione all'amministrazione e, dopo la riproposizione, il rito era stato convertito in revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a. I ricorrenti hanno dedotto che l'omessa pronuncia derivava da una falsa percezione degli atti processuali, poiché la domanda sugli accessori era stata espressamente proposta e risultava dal fascicolo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile e fondata per la parte principale la revocazione. Ha distinto l'errore materiale, rilevabile dal solo testo della sentenza, dall'errore di fatto revocatorio, risultante dal confronto tra la sentenza e gli atti processuali. Nel caso concreto l'omessa pronuncia sugli accessori costituiva errore di fatto, perché la domanda di interessi e rivalutazione era stata espressamente formulata in ogni grado e non era stata esaminata per una falsa percezione del materiale processuale, senza necessità di rivalutare fatti o interpretare norme. La sentenza n. 4792/2025 è stata quindi parzialmente revocata nella parte omissiva, mentre sono state confermate tutte le altre statuizioni. In sede rescissoria, il giudice ha riconosciuto gli interessi moratori al tasso legale sulle singole maturazioni dell'indennità di trasferimento fino all'effettivo pagamento, qualificando l'indennità come credito pecuniario derivante dal rapporto di lavoro e non come risarcimento. Ha invece respinto la domanda di rivalutazione monetaria, poiché i crediti erano successivi al 1995 e gli interessati non avevano dimostrato, né specificamente dedotto, che la rivalutazione fosse superiore agli interessi legali. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Prevede la revocazione delle sentenze e consente di utilizzare il rimedio nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Consente la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, quando l'errore sia decisivo e non riguardi l'attività valutativa o interpretativa del giudice.
art. 32, comma 2, c.p.a.
Consente la conversione del rito quando la domanda proposta contiene gli elementi essenziali di un diverso rimedio processuale, nella specie la revocazione per errore di fatto.
art. 86 c.p.a.
Disciplina la correzione degli errori materiali; il relativo procedimento è riservato a sviste od omissioni meramente materiali e non all'omessa pronuncia su una domanda che richiede valutazione giudiziale.
art. 1 legge 29 marzo 2001, n. 86
Prevede l'indennità di trasferimento d'ufficio, qualificata dal giudice come credito pecuniario compensativo derivante dal rapporto di lavoro.
art. 1224, comma 1, c.c.
Fondando il principio della naturale fecondità del denaro, comporta la debenza degli interessi moratori al tasso legale sui crediti pecuniari dal momento della maturazione fino al pagamento.
art. 1224, comma 2, c.c.
Consente il riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria quando sia dimostrato che esso eccede gli interessi legali.
art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412
Concorre a stabilire, per i crediti da lavoro successivi al 1° gennaio 1995, il divieto di cumulo generalizzato tra interessi e rivalutazione, ferma la possibilità di riconoscere la maggiore voce ove provata.
art. 22, comma 36, secondo periodo, legge 23 dicembre 1994, n. 724
Concorre a disciplinare il regime degli accessori dei crediti da lavoro maturati dopo il 1995, con riconoscimento esclusivo della maggiore tra interessi legali e rivalutazione, se quest'ultima è specificamente dimostrata.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammissibile quando il giudice abbia omesso di pronunciarsi su una domanda espressamente formulata per effetto di una falsa percezione dell'esistenza o del contenuto di un atto processuale, purché l'errore sia decisivo, cada su un punto non controverso e non coinvolga valutazioni giuridiche o apprezzamenti delle prove.
- L'omessa pronuncia su una domanda non è emendabile mediante correzione di errore materiale quando la sua definizione richiede una valutazione giudiziale; in tal caso, se deriva dalla mancata percezione di una domanda risultante dagli atti processuali, è deducibile con la revocazione per errore di fatto.
- L'indennità di trasferimento d'ufficio prevista dall'art. 1 della legge n. 86/2001 costituisce un credito pecuniario compensativo derivante dal rapporto di lavoro e non un credito risarcitorio; sugli importi maturati spettano gli interessi moratori al tasso legale dalla singola maturazione fino all'effettivo pagamento.
- Per i crediti da lavoro maturati dopo il 1° gennaio 1995, interessi legali e rivalutazione monetaria non sono cumulabili: può essere riconosciuta soltanto la maggiore tra le due voci, e la rivalutazione è dovuta solo se il creditore dimostra specificamente che eccede gli interessi legali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 861/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 862/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 863/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 864/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 865/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 apr 2026Sentenza n. 866/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →