Cassazione Penale, Sentenza n. 45111/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e errore materiale nella conferma della condanna per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 con riferimento alle annualità 2011 e 2012 e delle conseguenti statuizioni di confisca, dal momento che il Pubblico Ministero in udienza preliminare avrebbe modificato l'imputazione escludendo tali annualità; (2) nullità della sentenza per mancata correlazione tra imputazione e dispositivo (art. 423, 521 e 522 c.p.p.), con la doglianza che il GUP non avrebbe sollecitato il PM a rettificare e che la modifica del PM avrebbe violato i diritti di difesa; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione dell'attenuante speciale ex art. 13-bis d.lgs. 74/2000, essendo stato versato dall'imputato un importo complessivo e non dovendo quindi sussistere condanna per le annualità 2011-2012.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate tutte e tre le censure: ha confermato il principio di irretrattabilità dell'azione penale secondo cui la 'eliminazione' di imputazioni da parte del Pubblico Ministero dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio non è vincolante e non esime il giudice dal pronunciarsi sull'intera materia devolutagli; ha rilevato che la sentenza di primo grado si era effettivamente pronunciata anche sulle annualità 2011-2012 e aveva disposto la confisca dei relativi importi, per cui non sussisteva difetto di correlazione; e ha rigettato la richiesta relativa all'attenuante ex art. 13-bis perché fondata sull'erroneo presupposto di esclusione delle annualità 2011-2012. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2
Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che la pronuncia di responsabilità poteva riguardare singole annualità (anche 2011-2012) e che, nonostante la modifica formale del PM, il giudice era tenuto a pronunciarsi su tali pendenze.
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 13-bis
Attenuante ad effetto speciale per il pagamento delle imposte: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla mancata applicazione perché la condanna per le annualità contestate è stata ritenuta legittima dai giudici di merito.
codice di procedura penale, art. 423
Consente al PM di modificare l'imputazione in udienza; la Corte però precisa che l'"eliminazione" di imputazioni da parte del PM dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio è priva di effetti vincolanti rispetto al dovere del giudice di pronunciarsi (principio di irretrattabilità).
codice di procedura penale, art. 521
Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione alla declaratoria di nullità; la Corte ha ritenuto che non sussista nullità per mancata correlazione perché il GUP si era pronunciato sulle annualità contestate.
codice di procedura penale, art. 522
Richiamata in relazione alle nullità formali; la Corte ha valutato che non è stata dimostrata la violazione tale da determinare nullità della sentenza impugnata.
codice di procedura penale, art. 178, lett. b) e c)
Richiamata dal ricorrente in tema di nullità connesse all'iniziativa del PM e ai diritti di difesa; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, gli elementi non integravano la nullità dedotta.
codice di procedura penale, art. 50, comma 3
Richiamato in giurisprudenza citata: il principio implica l'irretrattabilità dell'azione penale e limita la possibilità per il PM di sopprimere contestazioni già esercitate; la Corte lo applica per escludere efficacia della rimozione di capi d'accusa da parte del PM.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (lett. b), (c), (e))
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, nullità, vizio di motivazione); la Corte ha valutato che le censure dedotte ai sensi di tali lettere erano manifestamente infondate o inammissibili.
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero non può, dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio, eliminare efficacemente imputazioni in modo da sottrarre la materia al dovere del giudice di pronunciarsi: la modifica post-deposito non vincola il giudice (principio di irretrattabilità dell'azione penale).
- Se il PM modifica o ritira parti dell'accusa in udienza, il difensore deve tempestivamente sollevare la questione davanti al giudice (istanze di chiarimento, richieste di declaratoria di nullità o solleciti al PM) perché la modifica non produce automaticamente effetti estintivi o ablativi sulle imputazioni già esercitate.
- Per ottenere l'attenuante speciale ex art. 13-bis d.lgs. 74/2000 è necessario dimostrare l'effettivo e integrale pagamento delle somme e che la condanna riguardi le annualità per le quali si invoca l'attenuante; la semplice dichiarazione di modifica dell'imputazione da parte del PM non basta.
- In caso di rischio di bis in idem occorre produrre al giudice la sentenza irrevocabile che escluda la sovrapposizione e chiedere subito la declaratoria di inefficacia della contestazione; l'assenza di tale prova rende difficile eccettuare la materia.
- Le censure sulla correlazione tra imputazione e dispositivo devono essere documentate con precisione: argomentazioni generiche o basate su presunte omissioni del PM sono spesso ritenute manifestamente infondate in sede di legittimità.
- Per difendersi efficacemente, il ricorrente dovrebbe: a) chiedere al giudice di precisare la portata delle modifiche del PM; b) produrre documentazione della pregressa sentenza irrevocabile se si invoca bis in idem; c) sollecitare in tempo utile le declaratorie di nullità quando venga meno la correlazione tra capo di imputazione e dispositivo.
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