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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45111/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) vizio di motivazione e errore materiale nella conferma della condanna per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 con riferimento alle annualità 2011 e 2012 e delle conseguenti statuizioni di confisca, dal momento che il Pubblico Ministero in udienza preliminare avrebbe modificato l'imputazione escludendo tali annualità; (2) nullità della sentenza per mancata correlazione tra imputazione e dispositivo (art. 423, 521 e 522 c.p.p.), con la doglianza che il GUP non avrebbe sollecitato il PM a rettificare e che la modifica del PM avrebbe violato i diritti di difesa; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione dell'attenuante speciale ex art. 13-bis d.lgs. 74/2000, essendo stato versato dall'imputato un importo complessivo e non dovendo quindi sussistere condanna per le annualità 2011-2012.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate tutte e tre le censure: ha confermato il principio di irretrattabilità dell'azione penale secondo cui la 'eliminazione' di imputazioni da parte del Pubblico Ministero dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio non è vincolante e non esime il giudice dal pronunciarsi sull'intera materia devolutagli; ha rilevato che la sentenza di primo grado si era effettivamente pronunciata anche sulle annualità 2011-2012 e aveva disposto la confisca dei relativi importi, per cui non sussisteva difetto di correlazione; e ha rigettato la richiesta relativa all'attenuante ex art. 13-bis perché fondata sull'erroneo presupposto di esclusione delle annualità 2011-2012. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che la pronuncia di responsabilità poteva riguardare singole annualità (anche 2011-2012) e che, nonostante la modifica formale del PM, il giudice era tenuto a pronunciarsi su tali pendenze.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 13-bis

    Attenuante ad effetto speciale per il pagamento delle imposte: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla mancata applicazione perché la condanna per le annualità contestate è stata ritenuta legittima dai giudici di merito.

  • codice di procedura penale, art. 423

    Consente al PM di modificare l'imputazione in udienza; la Corte però precisa che l'"eliminazione" di imputazioni da parte del PM dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio è priva di effetti vincolanti rispetto al dovere del giudice di pronunciarsi (principio di irretrattabilità).

  • codice di procedura penale, art. 521

    Norma processuale richiamata dal ricorrente in relazione alla declaratoria di nullità; la Corte ha ritenuto che non sussista nullità per mancata correlazione perché il GUP si era pronunciato sulle annualità contestate.

  • codice di procedura penale, art. 522

    Richiamata in relazione alle nullità formali; la Corte ha valutato che non è stata dimostrata la violazione tale da determinare nullità della sentenza impugnata.

  • codice di procedura penale, art. 178, lett. b) e c)

    Richiamata dal ricorrente in tema di nullità connesse all'iniziativa del PM e ai diritti di difesa; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, gli elementi non integravano la nullità dedotta.

  • codice di procedura penale, art. 50, comma 3

    Richiamato in giurisprudenza citata: il principio implica l'irretrattabilità dell'azione penale e limita la possibilità per il PM di sopprimere contestazioni già esercitate; la Corte lo applica per escludere efficacia della rimozione di capi d'accusa da parte del PM.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1 (lett. b), (c), (e))

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge, nullità, vizio di motivazione); la Corte ha valutato che le censure dedotte ai sensi di tali lettere erano manifestamente infondate o inammissibili.

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero non può, dopo il deposito della richiesta di rinvio a giudizio, eliminare efficacemente imputazioni in modo da sottrarre la materia al dovere del giudice di pronunciarsi: la modifica post-deposito non vincola il giudice (principio di irretrattabilità dell'azione penale).
  • Se il PM modifica o ritira parti dell'accusa in udienza, il difensore deve tempestivamente sollevare la questione davanti al giudice (istanze di chiarimento, richieste di declaratoria di nullità o solleciti al PM) perché la modifica non produce automaticamente effetti estintivi o ablativi sulle imputazioni già esercitate.
  • Per ottenere l'attenuante speciale ex art. 13-bis d.lgs. 74/2000 è necessario dimostrare l'effettivo e integrale pagamento delle somme e che la condanna riguardi le annualità per le quali si invoca l'attenuante; la semplice dichiarazione di modifica dell'imputazione da parte del PM non basta.
  • In caso di rischio di bis in idem occorre produrre al giudice la sentenza irrevocabile che escluda la sovrapposizione e chiedere subito la declaratoria di inefficacia della contestazione; l'assenza di tale prova rende difficile eccettuare la materia.
  • Le censure sulla correlazione tra imputazione e dispositivo devono essere documentate con precisione: argomentazioni generiche o basate su presunte omissioni del PM sono spesso ritenute manifestamente infondate in sede di legittimità.
  • Per difendersi efficacemente, il ricorrente dovrebbe: a) chiedere al giudice di precisare la portata delle modifiche del PM; b) produrre documentazione della pregressa sentenza irrevocabile se si invoca bis in idem; c) sollecitare in tempo utile le declaratorie di nullità quando venga meno la correlazione tra capo di imputazione e dispositivo.

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