Sentenza n. 3645/2026 - Roma, Sezione 3B
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di riconoscimento n. 35374 depositata telematicamente tramite la piattaforma online “Riconoscimento Professione Docente” in data 26 febbraio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla domanda di riconoscimento di un titolo conseguito all'estero, presentata tramite la piattaforma online dedicata
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente il riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero sull'istanza di riconoscimento di un titolo conseguito in altro Paese dell'Unione europea. Ha chiesto inoltre che fosse ordinato all'Amministrazione di provvedere e che fosse previamente nominato un Commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Il ricorso è fondato sull'esistenza di un obbligo di provvedere, sulla scadenza del termine generale previsto dalla legge n. 241/1990 e dei termini speciali stabiliti dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni dal ricevimento della domanda per verificare la completezza della documentazione e comunicarla all'interessata, oppure richiedere le integrazioni necessarie, e tre mesi dalla presentazione della documentazione completa per adottare il provvedimento sul riconoscimento. Il Ministero non ha fornito chiarimenti o contestazioni circa l'esecuzione della procedura e la ricorrente ha invocato l'accertamento dell'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: esistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un'istanza privata e scadenza dei termini applicabili. L'assenza di deduzioni dell'Amministrazione è stata valutata, ai sensi dell'art. 64 c.p.a., come non contestazione delle allegazioni della ricorrente. Il Ministero è stato ordinato a verificare entro trenta giorni dalla pubblicazione o notificazione della sentenza la completezza della documentazione, dandone comunicazione all'interessata, oppure a richiedere entro lo stesso termine le integrazioni necessarie. Il Ministero dovrà poi pronunciarsi definitivamente sull'istanza entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In caso di perdurante inottemperanza, è stato nominato sin d'ora quale Commissario ad acta il dirigente generale del Ministero preposto alla direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, con obbligo di provvedere nei medesimi termini. L'Amministrazione e il Commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro per spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
l. 241/1990
Il termine generale previsto dalla legge, una volta inutilmente decorso in presenza di un obbligo di provvedere, concorre a integrare il silenzio rilevante ai fini dell'azione contro l'inerzia amministrativa.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L'autorità competente deve verificare e comunicare la completezza della documentazione entro trenta giorni dalla domanda oppure richiedere entro lo stesso termine le integrazioni necessarie.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
L'autorità competente deve adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
art. 64 c.p.a.
L'assenza di chiarimenti o contestazioni dell'Amministrazione rispetto alle allegazioni della ricorrente è stata valutata come non contestazione.
Massime di principio
- Sussiste il silenzio-inadempimento quando, a fronte di un'istanza privata, l'Amministrazione è titolare di un obbligo di provvedere e il termine legale per l'adozione del provvedimento è inutilmente decorso.
- Nel procedimento di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni dal ricevimento della domanda la completezza della documentazione e comunicarne l'esito all'interessato, oppure richiedere entro lo stesso termine le integrazioni necessarie.
- Nel medesimo procedimento, il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento entro i termini previsti dalla disciplina applicabile e nominare preventivamente un Commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
- L'Amministrazione e il Commissario ad acta, nell'esaminare una domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro dell'Unione europea, devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi elaborati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in materia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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