Sentenza n. 317/2026 - Trieste, Sezione 1
Ricorso ex art. 116 c.p.a. per l'annullamento del diniego opposto all’ostensione degli atti inerenti all’istruttoria interna dell’Istituto che ha motivato il mancato riconoscimento dell’indennità economica di malattia dal 06.05.2024 al 04.08.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ostensione degli atti relativi all'istruttoria interna sul mancato riconoscimento dell'indennità economica di malattia dal 6 maggio 2024 al 4 agosto 2024
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il diniego dell'INPS all'accesso agli atti dell'istruttoria interna che aveva condotto al mancato riconoscimento dell'indennità economica di malattia. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che era venuto meno il proprio interesse alla decisione. L'INPS ha riferito che il documento richiesto era stato già osteso prima della notificazione del ricorso introduttivo e che la successiva risposta del 2 luglio 2025 non aveva aggiunto nulla sul piano documentale. Il ricorrente ha chiesto anche la rifusione del contributo unificato; l'INPS si è opposto, dichiarandosi invece non contrario all'improcedibilità con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., rilevando che la dichiarazione del ricorrente era inequivoca e impediva al giudice di decidere nel merito una domanda non più sostenuta dall'interesse della parte. Il Collegio ha richiamato il principio della domanda e la disponibilità del processo amministrativo da parte di chi lo ha instaurato: ove il ricorrente dichiari, prima della decisione, di non avere più interesse, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate integralmente. È stata respinta la richiesta di rimborso del contributo unificato, poiché la documentazione prodotta dall'INPS dimostrava che il documento era stato osteso prima della notificazione del ricorso e che la successiva risposta non aveva apportato ulteriori utilità documentali; pertanto non ricorrevano i presupposti per porre il contributo a carico dell'amministrazione ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Ricorso in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Il ricorso è stato proposto per contestare il diniego di ostensione degli atti amministrativi.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Sopravvenuta carenza di interesse.
La dichiarazione inequivoca del ricorrente di non avere più interesse alla decisione impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Il rimborso del contributo unificato non è stato posto a carico dell'amministrazione perché la documentazione richiesta era già stata ostesa prima della notificazione del ricorso e la successiva risposta non aveva aggiunto utilità documentale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies d.lgs. 196/2003, per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È stato richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara in modo inequivoco, prima della decisione, di non avere più interesse alla domanda proposta, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito.
- Il processo amministrativo, in virtù del principio della domanda, resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; il giudice non può decidere nel merito una controversia rispetto alla quale il ricorrente abbia dichiarato di non conservare alcun interesse.
- Il rimborso del contributo unificato non può essere posto a carico dell'amministrazione quando risulti che il documento richiesto è stato osteso prima della notificazione del ricorso e che la successiva risposta amministrativa non ha aggiunto alcuna utilità documentale.
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