Sentenza del 29/04/2015 n. 8649 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza che aveva riconosciuto all'Istituto religioso l'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992 sulla sola base della sua qualifica di ONLUS. Ha sostenuto che l'esenzione richiede non solo un requisito soggettivo, ma anche un requisito oggettivo: l'immobile deve essere destinato esclusivamente ad attività assistenziali svolte concretamente senza modalità commerciali. Nel caso specifico, l'Istituto percepiva corrispettivi sia per attività svolte nell'ambito del Servizio sanitario nazionale sia per attività svolte al di fuori di esso. È stata inoltre contestata la mancata considerazione dell'onere della prova gravante sul contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo errato riconoscere l'esenzione per il solo fatto che l'Istituto fosse una ONLUS o un ente religioso. L'esenzione richiede la compresenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo, da verificare concretamente, e la prova del requisito oggettivo spetta al contribuente che invoca l'agevolazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
L'esenzione ICI riguarda gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o culto.
L'esenzione non deriva automaticamente dalla natura dell'ente proprietario, dalla qualifica di ONLUS o dalla destinazione degli eventuali utili a finalità sociali o religiose. Occorre dimostrare che l'immobile sia concretamente e in via esclusiva destinato ad attività agevolate svolte senza modalità commerciali.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11
Disciplina i termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento ICI.
La questione della decadenza dell'accertamento era stata sollevata dall'Istituto, ma la decisione di legittimità si è concentrata sul requisito sostanziale dell'esenzione e sull'onere della prova.
Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)
Individua le attività di religione o di culto rilevanti ai fini della disciplina degli enti ecclesiastici.
L'esenzione per le attività di religione o culto non si estende automaticamente alle attività sanitarie esercitate da enti ecclesiastici, quando tali attività abbiano natura commerciale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. e)
Prevede il riferimento agli enti pubblici e privati diversi dalle società che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Il requisito soggettivo dell'esenzione riguarda la natura non commerciale dell'ente, ma tale requisito deve accompagnarsi al distinto requisito oggettivo relativo alle concrete modalità di utilizzo dell'immobile.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, convertito e modificato dalla relativa legislazione
Ha esteso nel tempo l'ambito dell'esenzione alle attività indicate dalla norma anche quando non aventi esclusivamente natura commerciale.
La Corte ha ritenuto la disciplina innovativa e non meramente interpretativa; pertanto non può essere utilizzata per estendere retroattivamente l'esenzione relativa all'anno 2002.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111-bis
Disciplina la perdita della qualifica di ente non commerciale in caso di esercizio prevalente di attività commerciale, con specifiche regole per gli enti ecclesiastici.
La qualificazione soggettiva dell'ente non incide automaticamente sul requisito oggettivo, che deve essere verificato in relazione all'attività concretamente esercitata nell'immobile.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione fiscale legata all'utilizzo di un immobile non basta dimostrare la natura pubblica, religiosa, ONLUS o non commerciale dell'ente proprietario: occorre provare anche il concreto utilizzo dell'immobile secondo le condizioni previste dalla legge.
- Il requisito oggettivo deve essere verificato in concreto e, secondo la disciplina applicabile all'epoca, può richiedere la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività agevolate.
- Lo svolgimento di attività sanitaria o assistenziale dietro pagamento di corrispettivi può avere natura commerciale, anche se l'attività è svolta da un ente religioso o se gli eventuali utili sono destinati a finalità sociali o religiose.
- L'onere di provare i presupposti dell'esenzione grava sul contribuente o sull'ente che la invoca; la sola documentazione attestante la qualifica dell'ente o il tipo astratto di attività non è sufficiente.
- Le modifiche normative successive non possono essere applicate retroattivamente per ampliare un'esenzione relativa a periodi d'imposta anteriori, salvo che la norma abbia effettiva natura interpretativa.
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