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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23469/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. promosso dalla società datrice di lavoro avverso il precetto notificato dal lavoratore, il quale vantava un credito per somme dovute in conseguenza di un licenziamento illegittimo già accertato con sentenza passata in giudicato. Il titolo esecutivo era una sentenza che riconosceva al lavoratore un'indennità commisurata alla retribuzione. In appello, la Corte territoriale ha quantificato il debito complessivo della società, tenendo conto di circostanze estintive o modificative dedotte dall'obbligata e verificatesi dopo la pronuncia del titolo ma prima del precetto, in particolare la cessazione dell'attività d'impresa nel dicembre 2005 e due pagamenti medio tempore. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo e il terzo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e violazione di norme sostanziali e processuali, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto provata la cessazione dell'attività, trascurando documenti che deporrebbero per la prosecuzione dell'impresa oltre il 2005 e quindi per l'insussistenza di una impossibilità sopravvenuta; con il secondo motivo ha dedotto violazione delle preclusioni processuali e del giudicato, sostenendo che la società fosse decaduta dalla possibilità di far valere in sede di opposizione all'esecuzione la cessazione dell'attività come impossibilità sopravvenuta, perché tale fatto, sopravvenuto nel corso del giudizio di cognizione, avrebbe dovuto essere dedotto nel giudizio di appello relativo alla legittimità del licenziamento e non poteva essere introdotto successivamente in sede esecutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il fatto impeditivo invocato dalla società, ossia la cessazione dell'attività d'impresa nel 2005 quale asserita impossibilità sopravvenuta dell'adempimento, non potesse essere dedotto per la prima volta nel giudizio di opposizione all'esecuzione, perché avrebbe dovuto essere allegato nel giudizio di cognizione di formazione del titolo esecutivo, essendo sopravvenuto quando quel giudizio era ancora pendente e non operando in quel frangente il divieto di nova. Sono stati quindi assorbiti il primo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione non consente di introdurre fatti estintivi, impeditivi o modificativi che avrebbero dovuto essere dedotti nel giudizio di cognizione da cui è scaturito il titolo esecutivo, se già verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali di quel giudizio.

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma nel ragionamento decisorio non assume autonoma centralità.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non è il fulcro della ratio decidendi.

  • art. 1256 c.c.

    La Corte valorizza il principio per cui l'impossibilità sopravvenuta, ove rilevante, va fatta valere nel giudizio di cognizione e non in opposizione all'esecuzione se il fatto era deducibile prima del consolidarsi del titolo.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la preclusione delle eccezioni non tempestivamente proposte nel giudizio di merito.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in relazione al giudicato formatosi sul titolo esecutivo e ai limiti dell'opposizione esecutiva.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato copre il dedotto e il deducibile nel giudizio di cognizione che ha formato il titolo, precludendo la riproposizione in sede esecutiva di fatti che potevano essere fatti valere prima.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma incidenza nella ratio decidendi.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma incidenza nella ratio decidendi.

  • art. 345 c.p.c.

    Il fatto sopravvenuto dopo il primo grado, ma prima della definizione dell'appello, doveva essere dedotto in appello perché non ricadeva nel divieto di nova.

  • art. 437 c.p.c.

    Per il processo del lavoro, un fatto sopravvenuto nel corso del giudizio di primo grado poteva essere dedotto in appello, non già omesso e poi recuperato in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondato su titolo esecutivo giudiziale non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi che siano già verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali nel giudizio di cognizione che ha formato il titolo, perché tali fatti dovevano essere fatti valere in quel giudizio.
  • Se un fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione sopravviene mentre il giudizio di cognizione è ancora pendente, esso deve essere allegato tempestivamente nei gradi di merito utili alla sua deduzione; se non lo è, non può essere recuperato successivamente in sede di opposizione all'esecuzione.
  • Il giudicato sostanziale copre il dedotto e il deducibile: ciò che poteva essere allegato nel giudizio definito dal titolo esecutivo non può essere riproposto per paralizzare l'esecuzione del medesimo titolo.
  • La preclusione alle eccezioni nuove opera anche con riguardo all'asserita impossibilità sopravvenuta della prestazione, quando il fatto che la sorregge era già emerso in tempo utile nel processo di cognizione.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveLicenziamentoImpugnazioni
RamiEsecuzioniLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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