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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7295/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di revoca della sentenza penale definitiva n. 18570/16 con cui il ricorrente era stato condannato per contrabbando di TLE (gr 160 convenzionali) con ritenuta recidiva. Il ricorrente deduceva: (1) vizio processuale per mancata notificazione/avviso dell'udienza camerale al proprio difensore; (2) errore di diritto perché, per effetto della depenalizzazione prevista dal d.lgs. n. 8/2016 (che ha trasformato in illecito amministrativo le condotte punite solo con pena pecuniaria), il fatto commesso prima dell'entrata in vigore del decreto doveva ritenersi depenalizzato e dunque non punibile nel modo contestato, soprattutto alla luce del precedente orientamento di questa Corte (n. 35146/2017).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto processuale ha ritenuto che la nullità lamentata fosse di natura intermediaria e fosse stata sanata perché il difensore era presente in aula durante la trattazione e non aveva eccepito la mancata notificazione (art. 182, comma 2 c.p.p.): l'eccezione tardiva in cassazione è inammissibile. Sul punto sostanziale ha rilevato che la fattispecie contestata al Sigillo era aggravata dalla recidiva, che ai sensi dell'art. 296 DPR n. 43/1973 operava come aggravante ad effetti speciali e rendeva applicabile la pena detentiva; pertanto la depenalizzazione prevista dal d.lgs. n. 8/2016 non poteva riguardare quella fattispecie, anche alla luce dell'art. 1, comma 2, del medesimo decreto che esclude le "ipotesi aggravate" dall'ambito abrogativo ("le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato"). La Corte ha confermato la correttezza dell'ordinanza impugnata e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 8 del 2016, art. 1, comma 1

    "(depinalizzazione delle fattispecie punite con la sola pena pecuniaria)"

    Ha introdotto la depenalizzazione per reati puniti solo con pena pecuniaria; invocata dal ricorrente per sostenere l'estinzione della rilevanza penale del fatto semplice.

  • d.lgs. n. 8 del 2016, art. 1, comma 2

    "le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato"

    Limita l'effetto depenalizzante: se la fattispecie è aggravata e la presenza dell'aggravante rende la pena detentiva (anche alternativa o congiunta), l'ipotesi aggravata non è abrogata e resta punibile penalmente.

  • d.lgs. n. 8 del 2016, art. 5

    Richiamato in dottrina/giurisprudenza per discutere la nozione di recidiva introdotta dal decreto; la Corte qui distingue il caso perché la nozione di recidiva applicata è quella previgente al decreto.

  • d.P.R. n. 43 del 1973, artt. 282, 291-bis, 296

    Norme sul contrabbando di TLE e sulla recidiva; in particolare l'art. 296 stabilisce la recidiva come aggravante ad effetti speciali che può far sorgere la pena detentiva anche per quantitativi altrimenti sanzionati con sola pena pecuniaria.

  • cod. proc. pen., art. 182, comma 2

    Consente la sanatoria di alcune nullità intermedie qualora non eccepite tempestivamente dal difensore presente in udienza; principio applicato per dichiarare inammissibile il rilievo processuale sollevato in cassazione.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente.

  • Giurisprudenza: Corte di cassazione, sez. III, n. 35146/2017

    Decisione citata dal ricorrente che aveva ritenuto in un caso analogo la depenalizzazione; la Corte odierna distingue quel precedente poiché in quella fattispecie non risultava applicata la stessa nozione di recidiva o erano diversi i presupposti temporali.

Massime di principio

  • La depenalizzazione prevista dal d.lgs. n. 8/2016 non opera quando la fattispecie è aggravata in modo tale da prevedere la pena detentiva: le ipotesi aggravate sono considerate autonome e restano punibili penalmente.
  • Se la recidiva produce effetti che rendono applicabile la pena detentiva, il reato non rientra nell'ambito della depenalizzazione anche se la quantità del bene (es. TLE sotto i 10 kg) sarebbe di per sé punita solo con pena pecuniaria.
  • Va valutata la nozione di recidiva rilevante: se la recidiva è stata già formatasi secondo la disciplina previgente (es. art. 296 DPR 43/1973) essa può produrre effetti anche per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della normativa di depenalizzazione.
  • Le nullità procedurali di regime intermedio si considerano sanate se non eccepite dal difensore presente in udienza (art. 182 c.p.p.); eccezioni tardive sollevate solo in cassazione sono inammissibili.
  • In casi analoghi occorre verificare con attenzione (a) la data della condotta rispetto all'entrata in vigore della norma di depenalizzazione, (b) se esistono aggravanti che mutano il regime sanzionatorio, e (c) la nozione normativa di recidiva applicabile al caso concreto.

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