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Sentenza

Sentenza n. 816/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1021 del 22/11/2023, resa all’esito del procedimento iscritto al n. 2574/2023 R.G.;

Giustizia amministrativa202500733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1021 del 22 novembre 2023, relativa al pagamento dell'importo dovuto a titolo di Carta Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 1021/2023. Nel corso del giudizio ha dichiarato di aver ricevuto, in data 8 gennaio 2026, l'importo dovuto a titolo di Carta Docente e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese di lite. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo pacifico l'avvenuto soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio. Ha posto le spese a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto dopo la notificazione del ricorso introduttivo. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, viene integralmente soddisfatta la pretesa azionata, rendendo concreto e attuale il venir meno dell'interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente, sicché non residua un interesse concreto e attuale alla decisione di merito.
  • Quando la pretesa viene soddisfatta dall'amministrazione dopo la notificazione del ricorso, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione che ha determinato la necessità del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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