Sentenza n. 3579/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6637/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 29.09.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 23948/2024,munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 02.10.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 07.01.2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla fruizione del beneficio della carta elettronica del docente per tre anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, notificata all'amministrazione il 2 ottobre 2025. La sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. La ricorrente ha rappresentato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento delle somme dovute, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Ha inoltre richiesto l'applicazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, verificando la proponibilità dell'azione di ottemperanza, il rispetto dei termini processuali, la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha fornito prova dell'adempimento, il giudice ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza ordinaria entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: l'obbligazione è fungibile e l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora, senza compenso e con facoltà di delega, un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con il compito di provvedere, se necessario, allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa. Il TAR ha escluso che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano costituire impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente il giudizio di ottemperanza per ottenere dalla pubblica amministrazione l'adempimento dell'obbligo di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ne richiama il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza, ritenendolo rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ne ritiene rispettato il termine processuale applicabile al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima dell'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione; nel caso concreto il termine è decorso senza adempimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto al giudicato e sono rispettati i termini processuali e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione integrale e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine temporale stabilito dal giudice per la fruizione di un beneficio economico è ormai decorso per inerzia dell'amministrazione, l'obbligo può essere adempiuto mediante corresponsione del controvalore pecuniario, oltre agli interessi legali, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione di un giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora non consegue automaticamente all'accoglimento dell'azione di ottemperanza, ma richiede una valutazione di equità e di adeguatezza rispetto alle circostanze concrete.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1236/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1237/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1238/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1239/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →