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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36208/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (giudice)

La controversia

Un dipendente di un ente pubblico aveva chiesto al giudice del lavoro la condanna del datore di lavoro al pagamento di una specifica indennità prevista dal CCNL per l'attività svolta come esperto qualificato in radioprotezione e sorveglianza fisica di impianti nucleari, per un periodo che andava dal 10 marzo 1996 al 31 dicembre 2008. Il primo giudice aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; il giudizio era stato riassunto davanti al TAR, che però ha a sua volta negato la propria giurisdizione e sollevato conflitto d'ufficio. Il motivo centrale del conflitto era stabilire se, trattandosi di domanda retributiva riferita a un rapporto di pubblico impiego privatizzato e a un incarico conferito prima del 30 giugno 1998 ma con effetti economici protratti oltre tale data, la giurisdizione spettasse al giudice ordinario oppure al giudice amministrativo. La questione processuale investiva l'applicazione dell'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 e il criterio del petitum sostanziale/fatto costitutivo del diritto azionato.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti davanti a quel giudice. Ha ritenuto che non rilevasse, ai fini della giurisdizione, l'anteriorità al 30 giugno 1998 degli atti di conferimento dell'incarico, perché la pretesa riguardava un emolumento aggiuntivo collegato a un incarico i cui effetti economici si protraevano nel tempo. La fattispecie è stata qualificata come unitaria e non frazionabile tra due giudici diversi; dunque, in base al regime transitorio del pubblico impiego privatizzato, la controversia rientra nella giurisdizione ordinaria. Non sono state liquidate spese per difetto di attività difensiva delle parti.

Norme richiamate

  • art. 44 CCNL 1994/1997

    L'indennità richiesta era fondata sulla fonte collettiva e spettava in relazione all'espletamento dell'incarico specifico conferito al lavoratore.

  • art. 11, n. 3, c.p.a.

    È la norma processuale che consente al giudice che declina la giurisdizione di sollevare conflitto di giurisdizione.

  • art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    È richiamato come norma di riferimento del regime della giurisdizione nelle controversie di lavoro pubblico privatizzato.

  • art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001

    Nel regime transitorio, attribuisce al giudice ordinario le controversie relative a questioni attinenti al periodo successivo al 30 giugno 1998 e mantiene al giudice amministrativo quelle riferite solo al periodo anteriore; la Corte ne dà lettura nel senso di evitare il frazionamento della tutela e di privilegiare la giurisdizione ordinaria quando la fattispecie è unitaria.

Massime di principio

  • Nei rapporti di pubblico impiego privatizzato, ai fini della giurisdizione rileva il fatto costitutivo del diritto azionato e non, di per sé, la data degli atti amministrativi di gestione del rapporto se questi costituiscono solo il presupposto della pretesa economica.
  • L'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 va interpretato in senso non frammentario: quando la domanda riguarda una fattispecie unitaria con effetti che si estendono oltre il 30 giugno 1998, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
  • Non è ammissibile che sul medesimo rapporto e sulla medesima pretesa di natura retributiva possano pronunciarsi giudici diversi in ragione del solo frazionamento temporale della vicenda.
  • Per le differenze retributive derivanti da inquadramenti o incarichi la cui efficacia economica si protrae nel tempo, la giurisdizione segue la decorrenza e la permanenza degli effetti del rapporto, non la mera anteriorità dell'atto genetico.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRGiurisdizione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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