Cassazione Penale, Ordinanza n. 32806/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la loro responsabilità per il reato di rapina in concorso aggravata dall'uso di armi. I ricorsi contestavano: a) la correttezza della motivazione sulla valutazione del compendio probatorio e, in generale, la ricostruzione dei fatti e l'attendibilità delle fonti di prova; b) per due ricorrenti, la richiesta di riqualificazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; c) l'eccessività della pena e la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, terza ipotesi c.p.; d) per il solo terzo ricorrente, il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di rapina, invocata alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi riproducessero censure già esaminate e disattese in appello, fossero non specifici o apparenti e, per il resto, mirassero a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha osservato che i motivi relativi alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti tendevano a sostituire la lettura difensiva a quella dei giudici di merito, operazione preclusa alla cassazione. Ha inoltre ritenuto insindacabile la determinazione della pena, poiché rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., e ha escluso che potesse essere dedotto in cassazione il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità, non essendo stata la relativa questione specificamente proposta in appello. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come norma di concorso di persone nel reato, nella contestazione del delitto di rapina
art. 628 c.p.
commi 1 e 3, n. 1, terza ipotesi
base normativa del reato di rapina contestato e dell'aggravante relativa all'uso dell'arma
art. 393 c.p.
invocato dai ricorrenti come richiesta di riqualificazione del fatto in esercizio arbitrario delle proprie ragioni
art. 132 c.p.
richiamato quale criterio per la determinazione della pena
art. 133 c.p.
richiamato quale criterio per la commisurazione della pena
sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2024
invocata dal ricorrente De Leonardis per ottenere il riconoscimento della lieve entità del delitto di rapina
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione dei motivi di appello già disattesi, se prive di specifica confutazione della motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può procedere a una nuova valutazione del compendio probatorio né sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella operata dal giudice di merito.
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto e le contestazioni sull'attendibilità delle fonti di prova, quando mirano a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio, non sono ammissibili se prospettate come mera rivalutazione del merito.
- La determinazione della pena, inclusi gli aumenti e le diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o violazione dei criteri legali, non per semplice dissenso difensivo.
- Il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante non dedotta specificamente in appello non può essere lamentato per la prima volta in cassazione come vizio di motivazione o violazione di legge.
- La mancata sollecitazione in appello di una specifica attenuante impedisce di censurare in cassazione l'omesso esercizio del potere-dovere del giudice di appello di valutarla d'ufficio.
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