Sentenza del 01/10/2018 n. 2905 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
IVA - Accertamento - Operazioni soggettivamente inesistenti - Partecipazione dell'acquirente - Contatti con il rappresentante di fatto della società e non con il legale rappresentante - Prova- Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate contestava al contribuente la detrazione di IVA per complessivi 637.472,78 euro, relativa a fatture emesse dalle società YYY S.r.l. e ZZZ S.r.l., ritenute soggettivamente inesistenti nell’ambito di una frode carosello. Secondo l’Ufficio, il contribuente avrebbe dovuto sapere o comunque avrebbe potuto conoscere il coinvolgimento delle fornitrici in un sistema fraudolento, considerata la loro carenza di struttura, l’assenza di adempimenti fiscali e contabili, i rapporti intrattenuti con un rappresentante di fatto anziché con il legale rappresentante, i pagamenti anticipati e la vendita sottocosto di alcune merci. Il contribuente contestava inoltre la motivazione dell’accertamento e la violazione del contraddittorio preventivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato sia l’appello principale dell’Agenzia sia l’appello incidentale del contribuente, confermando la sentenza di primo grado che aveva annullato il recupero IVA. Gli elementi raccolti dall’Ufficio dimostravano, al più, irregolarità delle società fornitrici, ma non la conoscenza o conoscibilità da parte dell’acquirente della frode. Il fatto di aver trattato con un rappresentante della società anziché con il legale rappresentante, così come il pagamento anticipato e la vendita sottocosto, è stato ritenuto privo di autonoma valenza probatoria. È stato inoltre escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, articolo 12, commi 4 e 7
Le disposizioni riguardano gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali.
La norma non è stata ritenuta applicabile alla fattispecie esaminata, non trattandosi di un accertamento fondato su accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente.
Decreto legislativo n. 546/1992, articolo 15
Ha costituito il riferimento per la compensazione delle spese di giudizio, giustificata dalla reciproca soccombenza delle parti.
Sentenza Cassazione, Sezioni Unite, n. 24823/2015
Il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto.
In assenza di una specifica previsione normativa, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo la cui violazione determini automaticamente l’invalidità dell’accertamento.
Sentenza Cassazione, Sezione Tributaria, n. 5320/2016, richiamata unitamente alla sentenza n. 1496/2017
Conferma l’orientamento secondo cui il contraddittorio preventivo non è generalizzato e la sua eventuale omissione deve essere valutata secondo la specifica disciplina applicabile e l’effettiva incidenza sulle difese del contribuente.
Massime di principio
- Nelle frodi IVA, la mera inesistenza soggettiva o l’irregolarità del fornitore non dimostra automaticamente che l’acquirente conoscesse o dovesse conoscere la frode; l’Amministrazione deve fornire elementi oggettivi e concordanti riferibili anche alla posizione dell’acquirente.
- Il contatto commerciale con un rappresentante di fatto o con un collaboratore della società, invece che con il legale rappresentante, è una modalità ordinaria dei rapporti d’impresa e non costituisce, da sola, un indizio di partecipazione fraudolenta.
- L’assenza di una struttura autonoma del fornitore, la consegna diretta della merce, l’utilizzo di sedi condivise o l’assenza di propri mezzi di stoccaggio e trasporto possono essere compatibili con normali operazioni commerciali e richiedono ulteriori elementi per provare la frode conosciuta dall’acquirente.
- Pagamenti anticipati e vendite sottocosto sono, di regola, scelte imprenditoriali non sufficienti da sole a dimostrare la consapevolezza dell’evasione, salvo che siano accompagnate da ulteriori anomalie gravi e convergenti.
- Le irregolarità contabili e fiscali del fornitore emerse solo durante una successiva verifica non possono essere automaticamente imputate all’acquirente, soprattutto se quest’ultimo non disponeva di strumenti concreti per conoscerle al momento dell’acquisto.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non è generalmente obbligatorio per ogni accertamento; occorre verificare la specifica base normativa, la natura del tributo e se il contribuente abbia dimostrato quale concreta difesa avrebbe potuto esercitare.
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