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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35916/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'ufficio fiscale aveva emesso un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2005 sulla base di indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973, valorizzando alcuni bonifici effettuati da società turche sui conti correnti personali del contribuente e rettificando la dichiarazione con recupero a tassazione di maggiori imposte. Il contribuente aveva sostenuto che tali somme non costituivano reddito imponibile, ma servivano a coprire spese vive anticipate per trasporti internazionali effettuati dalle società turche, cioè somme versate agli autisti per le spese di viaggio. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il ricorrente ha proposto un unico motivo per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., assumendo che la CTR avesse svalutato una documentazione che, a suo dire, dimostrava in modo inequivoco la riferibilità dei bonifici a spese anticipate e dunque l'avvenuto superamento della presunzione legale sulle movimentazioni bancarie. L'Agenzia ha eccepito l'inammissibilità del motivo per richiesta di riesame del merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità del controricorrente. Ha osservato che, in materia di accertamenti bancari, l'onere dell'Amministrazione è assolto con i dati risultanti dai conti e si determina l'inversione dell'onere probatorio a carico del contribuente, il quale deve fornire una prova contraria analitica per ciascuna movimentazione. Ha rilevato che la CTR aveva effettivamente verificato in modo rigoroso la documentazione prodotta dal contribuente e aveva spiegato perché non la riteneva idonea a vincere la presunzione legale. La doglianza ex art. 116 c.p.c. è stata giudicata inconferente, perché mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    n. 7) del primo comma; n. 2) dello stesso comma

    nelle indagini bancarie i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti fondano la presunzione legale di ricavi o redditi imponibili, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente

  • art. 116 c.p.c.

    regola la valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente; la sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o applica a una prova una regola di valutazione non corretta, non quando si contesti il cattivo esercizio del prudente apprezzamento

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    la censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è stata proposta come nullità processuale, ma è stata ritenuta inconferente perché diretta in realtà a ottenere un riesame del merito

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per distinguere le presunzioni semplici dalle presunzioni legali: queste ultime non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza

  • art. 91, primo comma, c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, i movimenti sui conti correnti costituiscono base sufficiente per la pretesa erariale e spostano sul contribuente l'onere di dimostrare, in modo analitico e specifico per ciascuna operazione, la non imponibilità delle somme.
  • La prova contraria del contribuente non può essere generica o campionaria, ma deve correlare ogni singolo versamento o accredito a una causale estranea al reddito imponibile.
  • Il giudice di merito deve verificare rigorosamente la capacità dimostrativa della prova offerta dal contribuente e deve motivare espressamente perché ritenga non superata la presunzione legale.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento; non è invece lo strumento per contestare la mera valutazione del materiale probatorio o per ottenere un nuovo esame del merito in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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