Cassazione Penale, Sentenza n. 11784/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca o sostituzione della misura dell'obbligo di dimora, applicata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla gravità indiziaria, sostenendo di essere privo di entrate economiche e quindi rilevante l'esimente di cui all'art. 54 c.p.; 2) vizio di motivazione rispetto alle esigenze cautelari, lamentando mancato apprezzamento della possibilità di ulteriore riduzione della pena e del ruolo marginale svolto dal ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e mancanza di specificità. Ha escluso la considerazione della memoria difensiva trasmessa oltre il termine previsto. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla gravità indiziaria perché sopravvenuta sentenza di condanna impedisce la rivalutazione senza nuova contestazione o nuovi elementi. Sulle esigenze cautelari ha rilevato l'assenza di un effettivo confronto con la motivazione del Tribunale circa la persistenza del pericolo di reiterazione, fondato sulla mancanza di entrate lecite e sul comportamento precedentemente osservato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Norma richiamata quale base dell'appello incidentale (procedura con cui è stato impugnato il provvedimento); la decisione conferma i limiti procedurali e sostanziali degli appelli incidentali in materia di misure cautelari
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che disciplina il reato rilevante per l'applicazione della misura (delitti in materia di stupefacenti); censita per individuare il fatto per cui era stata misura cautelare
art. 54 c.p.
Richiamata dall'odierno ricorrente come possibile esimente (assenza di entrate lecite invocata per giustificare comportamento), ma non ritenuta decisiva in assenza di valutazione specifica e di elementi nuovi
art. 23, d.l. n. 137/2020
Disposizioni emergenziali che regolano il procedimento a trattazione scritta davanti alla Corte e i termini per le conclusioni delle parti private; utilizzata per motivare l'esclusione della memoria difensiva tardiva
art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022
Richiamo normativo che conferma l'applicabilità delle disposizioni emergenziali citate (art. 23 d.l. n.137/2020) ai fini procedurali, giustificando il termine di cinque giorni per le conclusioni
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014 (Paolone, Rv. 258209-01)
«la sopravvenienza di una sentenza di condanna per gli stessi fatti per i quali è stata applicata una misura cautelare personale preclude al giudice dell'appello incidentale de libertate la rivalutazione della gravità indiziaria, in assenza di una diversa contestazione del fatto addebitato e di nuovi elementi di fatto»
Principio applicato dalla Corte per escludere la possibilità di rimettere in discussione la gravità indiziaria dopo una sentenza di condanna, salvo nuova contestazione o elementi nuovi
Massime di principio
- Dopo una sentenza di condanna per gli stessi fatti, il giudice dell'appello incidentale non può riconsiderare la gravità indiziaria salvo che non emergano nuovi elementi di fatto o sia addebitato un fatto diverso.
- Le doglianze sulle esigenze cautelari devono confrontarsi in modo specifico e puntuale con i passaggi motivazionali del giudice di merito, spiegando perché quei rilievi non reggono; formulari generici o affermazioni non comprovate portano all'inammissibilità.
- Le memorie o documenti prodotti oltre i termini processuali previsti (qui, le regole emergenziali con termine di cinque giorni) possono essere disattesi dalla Corte e non presi in considerazione.
- La mancanza di entrate lecite e la documentazione di una condotta organizzata o ripetuta possono essere ritenuti elementi idonei a provare il persistere del pericolo di reiterazione, giustificando il mantenimento di misure cautelari.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta spesso la condanna alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (qui, Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende).
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