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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3428/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 08/06/2023 nella parte in cui, rilevata la loro ingiustificata mancata comparizione in udienza come testi, il giudice ha annotato tale assenza come equivalente a una remissione tacita di querela e ha proceduto alla loro estromissione dal ruolo di parti civili. Con un unico motivo deducono vizio di motivazione (art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.) e inosservanza/errata applicazione delle norme processuali (lett. b) art. 606 c.p.p.) richiamando in particolare gli artt. 80, 81 e 82 c.p.p.: a loro avviso la mancata comparizione dei costituiti non poteva comportare l'esclusione dalla qualità di parte civile, ma al più l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per assenza ingiustificata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato non fosse un'ordinanza di esclusione ex officio della parte civile ai sensi dell'art. 81 c.p.p., ma un'annotazione nel verbale della mancata comparizione valutata, ai sensi dell'art. 152 comma 3 n.1 c.p.p. (nella formulazione risultante dal D.Lgs. n.150/2022), come equivalente a remissione tacita di querela. La Corte ha poi osservato che tale pronuncia è priva di autonoma efficacia decisoria: la remissione non produce effetto se il querelato non la accetta (art.155 c.p.) e, con più querelanti, il reato non si estingue finché tutti non rimettano la querela (art.154 c.p.). In ogni caso la pronuncia, se confluita in una sentenza di merito, sarebbe assorbita da quella e impugnabile in sede ordinaria. Per tali ragioni il ricorso non è ammissibile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1 lett. e) e lett. b)

    Gli articoli invocati riguardano i motivi di ricorso per cassazione (insufficienza/contraddittorietà della motivazione e inosservanza/erronea applicazione di norme processuali). La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché il provvedimento impugnato non era decisorio e la censura non poteva essere esercitata in via autonoma

  • art. 152 cod. proc. pen.

    comma 3 n.1 (come modificato dal D.Lgs. n.150/2022)

    Norma richiamata dal Tribunale per qualificare la mancata comparizione come equivalente a remissione tacita di querela; la Corte ha ritenuto corretta l'operazione qualificatoria del giudice nel verbale

  • art. 81 cod. proc. pen.

    Disciplina l'esclusione della parte civile; la Corte ha osservato che l'ordinanza impugnata non era una esclusione ex officio ai sensi di tale articolo e che, comunque, provvedimenti di esclusione adottati nell'esercizio del potere giudiziario non sono sempre impugnabili autonomamente in Cassazione

  • art. 155 cod. pen.

    La remissione della querela non produce effetto se non è accettata dal querelato; la Corte ha richiamato questo principio per escludere che la mera annotazione di 'remissione tacita' nel verbale fosse già idonea a estinguere il reato senza ulteriori atti

  • art. 154 cod. pen.

    Con più querelanti la remissione di uno non estingue il reato finché tutti non remissionano; la Corte ha usato questa norma per spiegare l'irrilevanza estintiva della sola mancata comparizione di alcuni querelanti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte lo ha applicato per condannare i ricorrenti alle spese e alla somma di euro 3000 alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La mancata comparizione di un querelante/parte civile come testimone può essere annotata dal giudice come fattore equivalente a "remissione" ma tale annotazione, da sola, non estingue il reato: la remissione richiede effetto anche sulla volontà del querelato e, se vi sono più querelanti, la remissione di alcuni non estingue il reato.
  • Un provvedimento che si limiti ad annotare fatti processuali privi di efficacia decisoria non è autonomamente impugnabile in Cassazione: la censura deve essere proposta con i mezzi ordinari contro la sentenza di merito che incorporerà eventuali effetti decisori.
  • L'assenza ingiustificata di una parte offesa costituita può essere sanzionata con misure pecuniarie o altre conseguenze procedurali, ma non sempre comporta automaticamente la perdita della qualità di parte civile; va fatta attenzione alla qualificazione formale del provvedimento (esclusione ex art.81 c.p.p. vs annotazione di remissione).
  • In situazioni analoghe è consigliabile documentare preventivamente la giustificazione per la mancata comparizione (certificati, richieste di differimento, istanze) e, se la decisione del giudice appare lesiva, puntare a far valere la censura nell'ambito dell'impugnazione della sentenza di merito piuttosto che con un ricorso per cassazione contro una pronuncia priva di efficacia decisoria.
  • Se si ritiene che il giudice abbia esercitato impropriamente un potere di esclusione ex officio della parte civile, è opportuno precisare nella impugnazione il vizio di abnormità o l'avvenuta sostanziale lesione del diritto di azione civile, indicando come tale vizio abbia inciso sul prosieguo del processo.

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