Cassazione Civile, Ordinanza n. 24190/2021 del 08/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditori)
La controversia
Un soggetto aveva sottoscritto una proposta di acquisto, poi accettata, per un appartamento e un box pubblicizzati da un'agenzia immobiliare, versando una caparra confirmatoria. I proprietari avevano poi chiesto decreto ingiuntivo assumendo l'inadempimento dell'acquirente. In primo grado l'opposizione era stata accolta e il decreto revocato, sul rilievo che il box non era di proprietà dei promittenti venditori ma del Comune, che ne aveva ceduto il diritto di superficie a terzi. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo che l'acquirente fosse consapevole del regime giuridico del box e che la proposta accettata vincolasse le parti. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con quattro motivi, principalmente: 1) violazione delle norme sulla forma e sul preliminare, sostenendo che l'accordo fosse solo un atto preparatorio o al più un preliminare di preliminare, privo dei requisiti di determinatezza e di forma del preliminare; 2) violazione delle regole ermeneutiche e delle norme sulla vendita di cosa altrui, censurando l'interpretazione della proposta, la valutazione delle prove e l'esclusione dell'applicabilità degli artt. 1478 e 1479 c.c.; 3) violazione delle norme sulla responsabilità precontrattuale, sostenendo che si trattasse di mera trattativa; 4) in subordine, nullità del supposto preliminare di preliminare, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla validità di tali accordi solo se sorretti da un interesse meritevole di tutela.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto che la sentenza d'appello non avesse qualificato in modo decisivo la proposta accettata come preliminare, ma avesse fondato la decisione sulla consapevolezza del ricorrente circa il regime del box e sul suo comportamento complessivo, prima e dopo la sottoscrizione. Ha giudicato inammissibili o infondati i motivi che miravano a una rivalutazione del merito e dell'interpretazione del contratto, osservando che il giudice di merito può scegliere una delle interpretazioni plausibili del regolamento negoziale e che il ricorrente non aveva indicato puntualmente la violazione di specifici canoni ermeneutici. Ha inoltre escluso che potesse parlarsi di violazione delle norme sulla vendita di cosa altrui o di responsabilità precontrattuale, ritenendo inconferenti i riferimenti processuali evocati. Quanto al quarto motivo, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla validità del preliminare di preliminare, osservando che, comunque, nel caso concreto non emergeva alcuna ragione per escludere la meritevolezza dell'interesse alla formazione progressiva del contratto. Il ricorso è stato quindi respinto, con addebito dell'ulteriore contributo unificato al ricorrente.
Norme richiamate
art. 1351 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'assenza dei requisiti del preliminare e della forma richiesta; la Corte ha ritenuto il richiamo inconferente rispetto alla reale ratio decidendi.
art. 1362 c.c.
La Corte ribadisce che la lettera del contratto non prevale sulla comune intenzione delle parti e che l'interpretazione deve tenere conto del comportamento complessivo, anche precedente e successivo alla stipula.
art. 1363 c.c.
Evocato dal ricorrente come canone interpretativo; la Corte osserva che il motivo non indica una concreta violazione del canone da parte del giudice di merito.
art. 1367 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'interpretazione idonea a dare senso all'accordo; la Corte reputa la censura priva di incidenza decisiva.
art. 1478 c.c.
Evocato dal ricorrente per sostenere la vendita di cosa altrui; la Corte non ravvisa i presupposti per applicarlo alla fattispecie come prospettata.
art. 1479 c.c.
Evocato dal ricorrente per la pretesa mancanza di titolarità del bene; la Corte esclude che la dedotta aspettativa del compratore sia sufficiente a fondare la censura.
art. 1337 c.c.
Richiamato per sostenere una responsabilità precontrattuale; la Corte esclude che la vicenda resti confinata a una mera trattativa.
art. 1338 c.c.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 1337 c.c.; la Corte non ravvisa un fondamento per la responsabilità precontrattuale nel caso concreto.
art. 112 c.p.c.
Richiamo processuale ritenuto inconferente dalla Corte rispetto alle doglianze sollevate.
art. 115 c.p.c., comma 1
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte osserva che la censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 246 c.p.c.
Invocato per contestare l'assunzione di testimonianze di soggetti asseritamente interessati; la Corte ritiene che la decisione impugnata poggiasse soprattutto su altri elementi, in particolare su dichiarazioni dello stesso ricorrente.
art. 633 c.p.c.
Richiamo processuale ritenuto inconferente dalla Corte.
art. 634 c.p.c.
Richiamo processuale ritenuto inconferente dalla Corte.
art. 653 c.p.c., comma 2
Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte non ne ricava alcuna violazione rilevante nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La qualificazione di un accordo negoziale e l'interpretazione della volontà delle parti sono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e, in cassazione, sono censurabili solo per specifica violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione logicamente viziata.
- Non è sufficiente denunciare in modo astratto la violazione delle regole interpretative: il ricorrente deve indicare con precisione quale canone sia stato violato e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; altrimenti la doglianza si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
- Quando un contratto o un accordo è suscettibile di più interpretazioni plausibili, non è consentito in cassazione sostituire la propria lettura a quella scelta dal giudice di merito, se quest'ultima è ragionevole e coerente con il complessivo comportamento delle parti.
- Ai fini dell'interpretazione del contratto, la lettera del testo non è criterio assoluto: occorre considerare la comune intenzione delle parti e il loro comportamento complessivo, anche anteriore e successivo alla conclusione dell'accordo.
- La censura sulla vendita di cosa altrui o sulla pretesa mancanza di titolarità del bene non può essere accolta se, nella sostanza, mira solo a contrapporre una diversa ricostruzione fattuale a quella accolta dal giudice di merito.
- Un accordo prodromico a un successivo contratto può essere valido se sorretto da un interesse delle parti alla formazione progressiva del regolamento negoziale; la mera prospettazione di un "preliminare di preliminare" non è di per sé decisiva per escluderne l'efficacia, ove l'interesse sottostante sia meritevole di tutela.
- La responsabilità precontrattuale presuppone una violazione della buona fede nella fase delle trattative; non ricorre quando il giudice accerti che tra le parti vi fosse già un vincolo giuridico rilevante e che la contestazione del contraente si fondi su una diversa lettura degli accordi.
- rami
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