Cassazione Penale, Sentenza n. 2654/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della decisione della Corte d'appello di Genova che aveva confermato la condanna, lamentando in particolare che la Corte non avrebbe adeguatamente considerato le difficili condizioni personali ed economiche del ricorrente ai fini della determinazione della pena e avendo erroneamente affermato che tali condizioni fossero state valutate nell'ambito delle attenuanti generiche, mentre in realtà era stata applicata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; si deduce violazione di legge e contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha rilevato un vizio nella parte della motivazione che sosteneva l'applicazione delle attenuanti generiche, ma ha confermato che la sentenza impugnata poggia altresì su ragioni autonome e incensurabili: i numerosi e gravi precedenti specifici del ricorrente, la valutazione che la sua condotta di vita fosse improntata alla commissione di illeciti per procurarsi mezzi di sussistenza, la particolare riprovabilità del fatto per essere stato commesso in un luogo di culto e per avere riguardato la cassetta delle offerte. Inoltre la corte ha ritenuto correttamente esercitata la discrezionalità nella determinazione della pena richiamando criteri ex art. 133 cod. pen.; la pena inflitta (6 mesi di reclusione e 200 euro di multa, con applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 e riduzione per il rito) è stata considerata adeguata. È stato rilevato anche che, sebbene la normativa sul reato sia stata successivamente modificata dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 (che ha reso procedibile a querela il furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede), nel caso di specie era presente in atti una querela orale già raccolta in data 10 novembre 2019, dunque non sussistevano rilievi procedurali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
Codice penale - art. 110
Disciplina il concorso di persone nel reato; applicato per contestare la partecipazione di più soggetti all'evento criminoso
Codice penale - art. 624
Norma sul furto; il fatto contestato è stato qualificato come furto consumato (appropriazione della cassetta delle offerte)
Codice penale - art. 625 n. 7
Circostanza aggravante richiamata in relazione al contesto del reato (commesso in luogo di culto o con particolare offesa alla pubblica fede) come espresso nella motivazione
Codice penale - art. 62 n. 4
Attenuante applicata dal giudice; la Corte ha rilevato una confusione nella motivazione circa le attenuanti generiche ma ha effettivamente operato la riduzione prevista da questa specifica attenuante
Codice penale - art. 133
Criteri per la determinazione della pena; la sentenza deve dar conto dell'uso di tali criteri o richiamare la gravità del reato e la capacità a delinquere. Il giudice ha richiamato questi criteri nella motivazione, rientrando nella discrezionalità valutativa
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (modifica art. 624 comma 3)
Ha reso procedibile a querela il furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede; nel presente caso la questione procedurale è risultata irrilevante perché era già presente in atti una querela orale anteriore
Legge 30 dicembre 2022, n. 199 (conversione DL n. 162/2022)
Norme di conversione che incidono sulle efficacia temporale e applicativa delle modifiche legislative citate; richiamata in relazione alle disposizioni transitorie sull'esercizio dell'azione penale
Massime di principio
- Un vizio argomentativo parziale nella motivazione non comporta automaticamente l'annullamento della decisione se la stessa poggia su altre ragioni autonome e non viziati che siano sufficienti a giustificarla
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: è sufficiente che la sentenza dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiami la gravità del fatto e la capacità a delinquere; una motivazione più dettagliata è richiesta solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale
- I precedenti specifici e la commissione del reato in circostanze particolarmente riprovevoli (es. luogo di culto, offesa alla pubblica fede) incrementano il rigore del trattamento sanzionatorio e possono giustificare una pena non attenuata
- Le modifiche legislative che incidono sulla procedibilità del reato (es. passaggio a procedibilità a querela) richiedono di verificare l'esistenza di una querela nei fatti: la presenza di una querela già in atti esclude problemi applicativi delle nuove disposizioni
- In sede di impugnazione il ricorrente deve dimostrare che l'errore dedotto abbia effettivamente inciso in modo decisivo sull'esito; errori meramente formali o non decisivi, se compensati da altri motivi validi, non bastano per ottenere l'annullamento
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