Sentenza n. 423/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Frosinone del 21 dicembre 2025, con il quale è stata archiviata l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato prot. n. FR5610569369 – P-FR/L/Q/2025/102777, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, incluso il decreto della Prefettura di Frosinone prot. n. 3495 del 16 gennaio 2026, recante rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela proposta da parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione dell'istanza di nulla osta al lavoro subordinato e successivo rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Frosinone aveva archiviato l'istanza di nulla osta al lavoro subordinato, ritenendo che il contratto di soggiorno firmato digitalmente non fosse stato trasmesso entro il termine di legge, nonché il successivo rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela. Ha dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e l'eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti. Il ricorrente ha rappresentato di essere entrato in Italia il 3 dicembre 2025, dopo avere ottenuto il nulla osta all'ingresso il 12 ottobre 2025, e di avere sottoscritto il contratto di soggiorno il 15 dicembre 2025. La mancata trasmissione del contratto sul portale ministeriale sarebbe dipesa da un malfunzionamento tecnico non imputabile al lavoratore. La documentazione prodotta in giudizio dimostrava che il datore di lavoro aveva sottoscritto elettronicamente il contratto il 15 dicembre 2025 alle ore 11:53, entro il termine di quindici giorni dall'ingresso previsto dall'art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998, come modificato dal d.l. 146/2025, convertito dalla l. 179/2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il decreto di archiviazione sia il successivo rigetto dell'istanza di autotutela. Ha ritenuto illegittima l'archiviazione perché il contratto di soggiorno risultava validamente sottoscritto entro il termine legale di quindici giorni dall'ingresso del lavoratore, sicché la mancata trasmissione telematica era riconducibile a un impedimento tecnico non imputabile al lavoratore. Il giudice ha inoltre valorizzato l'omessa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990: tale comunicazione avrebbe verosimilmente consentito all'amministrazione di esaminare la tempestiva sottoscrizione del contratto e di adottare una diversa decisione. Il TAR ha respinto implicitamente l'interpretazione amministrativa secondo cui il termine applicabile sarebbe stato di otto giorni, affermando che la modifica introdotta dal d.l. 146/2025, convertito dalla l. 179/2025, costituisce norma di diritto pubblico immediatamente applicabile ai procedimenti ancora pendenti, secondo il principio tempus regit actum. Le spese sono state poste a carico dell'amministrazione e liquidate in euro 1.000,00, da versare al bilancio della Giustizia amministrativa in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; sono stati inoltre liquidati in favore del difensore euro 1.000,00 oltre accessori per l'attività di patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998
Il contratto di soggiorno deve essere formato e trasmesso entro il termine previsto dalla disposizione; nel testo applicabile al procedimento, il termine era di quindici giorni dall'ingresso del lavoratore nel territorio nazionale.
art. 10-bis l. 241/1990
La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza era necessaria prima dell'archiviazione; la sua omissione assume rilievo quando il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto condurre a una diversa decisione.
art. 3 l. 241/1990
L'amministrazione doveva motivare correttamente l'archiviazione, tenendo conto della tempestiva sottoscrizione del contratto e dell'impedimento tecnico dedotto.
d.l. 3 ottobre 2025 n. 146, convertito nella l. 1° dicembre 2025 n. 179
La modifica del termine previsto dall'art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. 286/1998 è stata qualificata come norma di diritto pubblico immediatamente applicabile ai procedimenti ancora pendenti.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 133, comma 1, d.P.R. 115/2002
Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato
Le spese poste a carico dell'amministrazione soccombente devono essere versate al bilancio della Giustizia amministrativa, quale soggetto titolare ex lege del diritto di rivalsa.
Massime di principio
- Quando una modifica normativa di diritto pubblico incide sul termine applicabile a un procedimento amministrativo ancora pendente, la nuova disciplina è immediatamente applicabile secondo il principio tempus regit actum, salvo diversa previsione normativa.
- Ai fini dell'adempimento relativo al contratto di soggiorno, la tempestiva sottoscrizione del contratto entro il termine legale non può essere ignorata dall'amministrazione quando la mancata trasmissione telematica sia riconducibile a un impedimento tecnico non imputabile al lavoratore.
- L'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza rende illegittima l'archiviazione quando il contraddittorio procedimentale avrebbe potuto consentire all'interessato di documentare fatti rilevanti e condurre a una diversa decisione.
- L'amministrazione che decide sull'istanza di nulla osta al lavoro deve verificare correttamente i fatti documentati dall'interessato, compresa la data e la validità della sottoscrizione del contratto di soggiorno, e motivare la decisione alla luce della disciplina normativa vigente.
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