Cassazione Penale, Sentenza n. 5053/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bari che aveva rigettato le istanze congiunte di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà e della detenzione domiciliare. Il ricorrente deduceva (1) vizio di notifica del provvedimento impugnato, non essendo stato notificato al domicilio eletto indicato in Ruvo di Puglia ma solo all'avvocato via PEC, e (2) vizio di motivazione e violazione di legge nella valutazione negativa dei presupposti dei benefici, ritenuta incongrua rispetto alle risultanze processuali e al percorso rieducativo del detenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso con riferimento al primo motivo, ritenendo che vi sia stata violazione dell'art. 128 cod. proc. pen. perché la comunicazione del deposito dell'ordinanza non è stata notificata al domicilio eletto del ricorrente (Ruvo di Puglia, Zona Rurale n. 74), sebbene tale indirizzo risultasse indicato in atti precedenti. La notifica effettuata esclusivamente al difensore tramite PEC non ha eliminato il vizio, soprattutto in assenza di prova documentale di un domicilio effettivo in Romania antecedente alla comunicazione. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Bari per nuovo giudizio nel rispetto dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 128 cod. proc. pen.
"Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare e nel dibattimento, gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero e notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione"
La norma impone la comunicazione e la notifica dell'avviso di deposito ai soggetti legittimati all'impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica al domicilio eletto del ricorrente costituisca violazione procedurale rilevante e idonea a determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La notifica del provvedimento impugnabile deve essere effettuata al domicilio eletto indicato dall'interessato: la comunicazione esclusiva al difensore via PEC non sempre supplisce all'obbligo, soprattutto se il domicilio eletto permane negli atti.
- Per opporre la correttezza della notifica con riferimento a un diverso domicilio (es. estero), è necessario dimostrare documentalmente che il cambio di domicilio era già efficace e noto prima della comunicazione del provvedimento.
- Un vizio di notifica rilevante può assorbire e rendere inammissibili o non esaminabili altre censure sostanziali, comportando l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio.
- Quando si presenta istanza per benefici penitenziari è importante indicare chiaramente e documentare il domicilio o eventuali variazioni, nonché curare la ricezione delle comunicazioni processuali (PEC del difensore e notifiche al domicilio).
- Il giudice che valuta benefici come affidamento in prova, semilibertà o detenzione domiciliare deve rispettare il contraddittorio; profili procedurali che compromettono tale contraddittorio possono determinare la nullità del provvedimento.
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