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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10089/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e art. 606 c.p.p., per presunta mancata adeguata valutazione dei parametri che configurano la "lieve entità" del reato (quantitativo di stupefacente, modalità della condotta, organizzazione della coltivazione); 2) violazione dell'art. 99 c.p. e art. 606 c.p.p., per ritenuta insufficiente motivazione della Corte d'appello nel dichiarare la recidiva (contestata come formula stereotipata e automatica); 3) violazione di legge per mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva nella comparazione delle circostanze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità e per mancata correlazione con le ragioni della sentenza impugnata. Sul merito della critica ai punti contestati, la Corte di cassazione ha ritenuto che: a) la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il mancato riconoscimento della "lieve entità" ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, considerando il quantitativo (complessivamente ricavabili 932 dosi medie giornaliere), le 159 piante in 159 vasi, il sistema di irrigazione, 50 bustine di plastica e due bilance; b) la declaratoria della recidiva è stata fondata su corretta valutazione dei precedenti, con adeguata argomentazione sul fatto che il precedente per furto fosse di "stessa indole" rispetto al nuovo reato; c) la comparazione tra circostanze attenuanti e recidiva rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è risultata ampiamente motivata, soprattutto alla luce della professionalità e delle modalità della condotta. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Comma 5 (lieve entità): richiede una valutazione complessiva di più indici (quantitativo, modalità, organizzazione) per riconoscere la lieve entità; la Corte ha ritenuto tali indici non sussistenti nel caso, applicando correttamente il principio.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti privi di specificità e quindi inammissibili ai sensi di tale disposizione.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la recidiva e la sua incidenza sulla pena; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva effettuata dalla Corte d'appello con adeguata motivazione, anche richiamando il criterio della 'stessa indole' dei reati ai fini della recidiva.

  • art. 101 cod. pen.

    Usato interpretativamente per definire il concetto di 'reati della stessa indole': la Corte ha ritenuto applicabile tale nozione anche a reati previsti da norme diverse ma con caratteri fondamentali comuni (es. furto e il nuovo reato di droga per motivi di lucro).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'effetto della dichiarazione di inammissibilità sul pagamento delle spese e sulla sanzione pecuniaria; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione.

  • art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Riferimento formale alla requisitoria redatta ai sensi di questa norma; non incide sul merito, ma segnala la partecipazione del Pubblico Ministero con conclusione per l'inammissibilità.

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo); Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014 (Genchi); Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 (Contaldo); Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiami dottrinari/giurisprudenziali usati per chiarire i criteri di valutazione della lieve entità, il concetto di stessa indole e i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni discrezionali del giudice di merito; la Corte ha seguito tali precedenti per motivare l'esclusione di censure generiche.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e collegati alle ragioni della sentenza impugnata: censure generiche o prive di confronto critico con la motivazione di merito sono inammissibili.
  • Il riconoscimento della "lieve entità" ex art. 73 DPR 309/1990 richiede una valutazione complessiva e motivata di tutti gli indici previsti (quantitativo, modalità della condotta, organizzazione): quantità significativa, sistemi di coltivazione/strumenti per il confezionamento o elementi organizzativi ostano al riconoscimento della lieve entità.
  • La dichiarazione di recidiva va adeguatamente motivata; può fondarsi su precedenti anche di reati "della stessa indole" se presentano caratteristiche fondamentali comuni (non è necessario che il reato precedente sia identico formalmente).
  • La comparazione tra circostanze attenuanti e recidiva è esercizio discrezionale del giudice di merito: la Cassazione sindaca la valutazione solo se priva di motivazione o manifestamente illogica/arbitraria.
  • Per impugnare efficacemente decisioni di merito, l'appello in Cassazione dev'essere costruito con argomentazioni puntuali, provvisorie e riferimenti precisi alla motivazione impugnata e ai fatti probatori (es. conteggio dosi, elementi materiali, precedenti), evitando formulazioni generiche.

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