Sentenza del 29/04/2016 n. 8533 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE - Dichiarazione congiunta dei coniugi - Conseguenze - Compensazione del debito d'imposta di un coniuge con il credito d'imposta dell'altro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione IRPEF, ILOR e dei contributi previdenziali per il 1996. L'Ufficio aveva disconosciuto la compensazione tra il debito IRPEF di S.G. e il credito IRPEF del coniuge, derivante dalle ritenute d'acconto applicate ai compensi percepiti per il lavoro svolto nell'impresa del dichiarante. Era inoltre contestato il mancato versamento del contributo per il Servizio sanitario nazionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto sia il ricorso principale del contribuente sia il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha stabilito che, in caso di dichiarazione congiunta di coniugi non legalmente separati, le ritenute e i crediti d'imposta di ciascun coniuge si applicano sull'ammontare complessivo delle imposte, consentendo quindi di compensare il debito di un coniuge con il credito dell'altro. Tuttavia, ha ritenuto errata la decisione della CTR nella parte in cui aveva riconosciuto in appello il pagamento del contributo sanitario sulla base di una nuova eccezione e della relativa documentazione, poiché ciò ampliava illegittimamente la materia del contendere. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto il ricorso del contribuente limitatamente alla computabilità delle ritenute d'acconto del coniuge. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 144 del 1997, art. 17, comma 2
Ai fini della liquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche ... le imposte commisurate separatamente sul reddito complessivo di ciascun coniuge si sommano, e le detrazioni, nonchè le ritenute ed i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo.
La dichiarazione congiunta unifica le posizioni dei coniugi ai fini della liquidazione complessiva dell'imposta, permettendo di utilizzare congiuntamente detrazioni, ritenute e crediti d'imposta. Pertanto, il credito di un coniuge può compensare il debito dell'altro.
Legge n. 144 del 1997, art. 17
Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi, i quali sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito.
La dichiarazione congiunta comporta anche una responsabilità solidale dei coniugi per le somme iscritte a ruolo secondo le modalità previste dalla norma.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La cartella era stata emessa a seguito del controllo automatizzato dei dati dichiarati, utilizzato dall'Amministrazione finanziaria per verificare la correttezza dei versamenti e dei calcoli risultanti dalla dichiarazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Nel giudizio d'appello tributario non possono essere introdotte nuove eccezioni o nuove questioni che amplino la materia del contendere. Il divieto opera anche quando la nuova questione venga introdotta mediante la produzione di documenti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58
La possibilità generale di produrre nuovi documenti in appello non consente di eludere il divieto di proporre nuove eccezioni previsto dall'art. 57.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nella dichiarazione dei redditi congiunta, le ritenute e i crediti d'imposta maturati da uno dei coniugi possono essere utilizzati per ridurre il debito fiscale complessivo dell'altro coniuge.
- L'unificazione prodotta dalla dichiarazione congiunta riguarda le componenti che riducono l'imposta, come ritenute, detrazioni e crediti, e non implica necessariamente che i redditi dei coniugi diventino un unico reddito originario.
- La dichiarazione congiunta può comportare una responsabilità solidale dei coniugi per le imposte e gli accessori iscritti a ruolo; la scelta può quindi avere effetti anche sul piano della riscossione.
- Nel processo tributario d'appello occorre mantenere invariata la materia del contendere: non è normalmente possibile introdurre per la prima volta una nuova eccezione, anche attraverso documenti destinati a provarla.
- La produzione di un documento in appello è ammissibile solo se riguarda una questione già ritualmente introdotta; non può servire a introdurre una nuova difesa o un nuovo fatto costitutivo.
- La decisione riconosce la compensazione tra il debito di un coniuge e il credito dell'altro esclusivamente nel contesto della dichiarazione congiunta e secondo il regime normativo applicabile al periodo d'imposta considerato.
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