Cassazione Penale, Ordinanza n. 22518/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In appello, a seguito di un accordo tra le parti, la pena inflitta all'imputato è stata rideterminata per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: vizio di motivazione per mancata e contraddittoria motivazione in ordine all'omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, quindi una doglianza volta a ottenere la diversa qualificazione giuridica della condotta e la correlata attenuazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo dedotto non era consentito nel perimetro del ricorso avverso una sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. La Corte ha ribadito che, nel concordato in appello, sono proponibili solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della sentenza rispetto all'accordo, oltre alla sola illegalità della pena; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati, sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. e sui vizi della pena che non si traducano in illegalità. Conseguentemente l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna e della rideterminazione della pena
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una riqualificazione del fatto in ipotesi di lieve entità
art. 599-bis c.p.p.
nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della decisione rispetto all'accordo e all'illegalità della pena
art. 129 c.p.p.
la mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile nel ricorso avverso sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
art. 444 c.p.p.
richiamato in comparazione con il concordato in appello, per evidenziare la diversa ampiezza del controllo di legittimità rispetto al patteggiamento
art. 448-bis c.p.p.
richiamato per sottolineare che l'annullamento d'ufficio nel patteggiamento ha ambito diverso e più ampio rispetto al concordato in appello
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa a seguito di concordato sui motivi in appello, non sono deducibili censure che mirino a rimettere in discussione motivi già rinunciati, la qualificazione giuridica del fatto o la responsabilità, salvo che si denunci una delle specifiche anomalie ammesse dal sistema.
- L'ambito del controllo di legittimità sulle sentenze rese ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è più ristretto rispetto al patteggiamento: il ricorso è ammissibile solo per questioni attinenti alla validità del consenso, al consenso del pubblico ministero, alla difformità tra accordo e decisione, ovvero all'illegalità della pena.
- La doglianza sulla mancata riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave non è scrutinabile quando si inserisce in un concordato in appello fondato sulla rinuncia ai motivi di impugnazione e non si traduce in una pena illegale.
- L'illegalità della pena costituisce il solo profilo che impone al giudice di legittimità un intervento officioso anche in presenza di ricorso inammissibile, purché il ricorso non sia tardivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22484/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22485/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22486/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22487/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22488/2025 del 16/06/2025
- ordinanza_penale · 16 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22489/2025 del 16/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →