Sentenza n. 10732/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio dell'amministrazione, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'Ambasciata d'Italia ad Islamabad di provvedere con un atto espresso sull'istanza di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato. Dopo la proposizione del ricorso, la sede diplomatica competente ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'attivazione del procedimento, realizzata mediante la fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, ha fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'enorme numero di richieste gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione, esercitata dal ricorrente per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; tale situazione è stata ravvisata perché l'amministrazione ha attivato il procedimento richiesto.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto fa venir meno l'interesse alla pronuncia che imponga all'amministrazione di procedere e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto integra, ai fini del giudizio avverso il silenzio, l'attivazione del procedimento amministrativo e rende non più utile una pronuncia giudiziale sull'obbligo di provvedere.
- La sopravvenuta improcedibilità per attivazione del procedimento non comporta necessariamente la condanna alle spese dell'amministrazione: il giudice può compensarle valutando le concrete circostanze del caso, tra cui il carico eccezionale dell'ufficio e la complessità dell'iter procedimentale.
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