Cassazione Civile, Ordinanza n. 22581/2021 del 10/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha recuperato, in relazione all'acquisto di un fondo avvenuto nel 2013, maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale assumendo un valore dell'area superiore a quello dichiarato, sulla base di un criterio comparativo con altro fondo venduto nello stesso Comune. Il contribuente ha impugnato il provvedimento e, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c., richiamando l'art. 52 d.P.R. n. 131/1986 e criticando la valutazione del valore dell'immobile, oltre a dedurre vizi motivazionali e profili legati alla motivazione dell'atto impugnato. Con il secondo ha reiterato una censura di violazione di legge senza indicare specifiche disposizioni asseritamente violate, insistendo su questioni istruttorie e introducendo per la prima volta in cassazione il tema del meccanismo del prezzo-valore, mai dedotto nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la censura era eccentrica rispetto alla ratio della decisione impugnata, perché in sostanza mirava a contestare la valutazione di fatto del valore di mercato del fondo e non una vera violazione di legge; inoltre il ricorso non rispettava il requisito della sommaria esposizione dei fatti ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., mancando l'indicazione completa delle domande, difese, svolgimento dei gradi di merito e ragioni delle decisioni di primo e secondo grado. La censura risultava anche formulata in modo promiscuo, con mescolanza di doglianze eterogenee. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che in cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate in appello, salvo i casi rilevabili d'ufficio, e che il ricorrente deve indicare dove la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi; ciò non era avvenuto. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'Agenzia in questa fase; è stato invece dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge è inammissibile se la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve nella critica alla valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una sommaria ma completa esposizione dei fatti di causa, tale da consentire alla Corte la piena comprensione della controversia senza ricorrere ad altre fonti.
art. 52 d.P.R. n. 131/1986
Richiamato dal ricorrente come parametro della rivalutazione del valore, ma la Corte rileva che il motivo non si confronta con la concreta motivazione della sentenza impugnata, centrata sul metodo comparativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendo i presupposti del rigetto/inammissibilità, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore importo dovuto ai sensi del comma 1-quater.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile quando non censura davvero la norma applicata o la sua interpretazione, ma mira soltanto a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro e completo l'intera vicenda processuale rilevante, comprensiva delle domande, delle difese, delle decisioni di merito e delle ragioni dell'appello; il semplice richiamo alla sentenza impugnata non basta.
- Sono inammissibili le censure formulate in modo promiscuo o frammisto, che cumulano doglianze eterogenee senza consentire di individuare separatamente le questioni dedotte.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non già devolute al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio; chi le propone deve indicare specificamente dove e quando le abbia dedotte nei gradi precedenti.
- Nei giudizi di legittimità relativi alla rettifica del valore di un bene, non è consentito trasformare la censura in una mera contestazione della valutazione comparativa di merito compiuta dall'Ufficio e confermata dal giudice territoriale.
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