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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35391/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. per reati di traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente ha censurato principalmente la modalità di acquisizione e utilizzabilità delle chat criptate Sky-Ecc ottenute tramite ordini europei di indagine (o.e.i.), contestando: (i) la mancata dimostrazione della provenienza e della legittimità dei codici PIN attribuiti all'utenza ROB4TD e della loro correlazione con specifici IMEI; (ii) vizi nella catena di acquisizione e nella disponibilità alle difese degli atti esecutivi francesi; (iii) la carenza motivazionale del provvedimento in ordine all'attribuzione delle chat a Saponaro e alla sussistenza di gravi indizi; (iv) violazione della Direttiva 2014/41/UE (art. 6 par.1 lett. a) e art.191 cod. proc. pen.) con riferimento all'o.e.i. n.8 emesso in altro procedimento, per cui sarebbe stato impossibile alla difesa verificare necessità e proporzionalità delle indagini richieste.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato e seguito i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (pronunce Giorgi e Gjuzi) riconoscendo la legittimità dell'acquisizione tramite ordini europei di indagine di dati già nella disponibilità dell'autorità giudiziaria francese, anche se relativi a chat cifrate. Ha ritenuto che: (i) l'acquisizione tramite o.e.i. fosse compatibile con il diritto interno e con la direttiva 2014/41/UE quando i dati erano già in possesso dell'autorità estera e risultava rispettato il requisito dell'ammissibilità in un caso interno analogo; (ii) non risultassero allegate specifiche e concrete violazioni di diritti fondamentali tali da rendere inutilizzabili gli atti; (iii) non fosse necessario che la difesa disponesse dell'algoritmo di decriptazione per rendere utilizzabili le chat, salvo prova concreta di incongruenze tecniche; (iv) la mancata trasmissione di tutta la documentazione a corredo dell'o.e.i. non comportava di per sé nullità, salvo prova degli specifici vizi; (v) l'attribuzione dell'utenza PIN ROB4TD a Saponaro era adeguatamente corroborata da elementi di contesto contenuti nelle chat e da riscontri (tabulati, geolocalizzazioni, riprese video, bonifici, colloqui intercettati) tali da sostenere la sussistenza dei gravi indizi. Pertanto è stata confermata la misura cautelare e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)

    Le norme sostanziali sui reati di detenzione e cessione di stupefacenti sono il fondamento dell'accusa; la Corte non discute la qualificazione dei reati ma valuta la legittimità delle prove acquisite a supporto degli indizi.

  • Decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108

    L'art.45 è richiamato in relazione alla trasmissione degli ordini europei di indagine (o.e.i.); la Corte ha ritenuto compatibile la procedura di acquisizione tramite o.e.i. dei dati già nella disponibilità dell'autorità estera.

  • Direttiva 2014/41/UE

    La direttiva impone che l'o.e.i. sia necessario e proporzionato; la Corte ha affermato che tale principio è valutabile e non invalida automaticamente l'o.e.i. emesso in altro procedimento quando i dati sono nella disponibilità dell'autorità estera e non sono allegate specifiche violazioni.

  • Codice di procedura penale

    art. 234-bis; art. 266; art. 270; art. 191

    Art.234-bis (acquisizione diretta di dati esteri) non è applicabile automaticamente ai casi di acquisizione tramite o.e.i.; art.266 disciplina l'intercettazione e può trovare applicazione ai reati contestati; art.270 (circolarità della prova) giustifica l'utilizzabilità di atti già nella disponibilità di altra autorità giudiziaria; art.191 è richiamato nella valutazione delle garanzie procedurali connesse agli o.e.i.

  • D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Citato dalla Corte per distinguere l'acquisizione diretta di tabulati dal gestore e l'acquisizione di dati già in possesso di un'altra autorità; la competenza e le condizioni procedurali possono differire a seconda della natura dell'acquisizione.

  • Regolamento procedurale per la cassazione

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la sintetica indicazione dei motivi in cassazione; utilizzata nella redazione del ricorso e della relativa sintesi.

Massime di principio

  • L'acquisizione tramite ordine europeo di indagine di dati già nella disponibilità di un'autorità giudiziaria straniera può essere pienamente utilizzabile nel processo interno, purché emerga la compatibilità con il principio dell'ammissibilità in un caso interno analogo e non siano provate specifiche violazioni dei diritti fondamentali.
  • La difesa che contesti la utilizzabilità di materiale ottenuto all'estero ha l'onere di allegare e documentare in modo specifico e concreto i vizi tecnici o procedurali (es. rottura della catena di custodia, alterazione dei file, mancanza di sigilli, inesistenza degli atti esecutivi) per ottenere la dichiarazione di inutilizzabilità.
  • Non è necessariamente preclusa l'utilizzabilità di chat decriptate se la difesa non fornisce elementi che mettano in dubbio l'affidabilità del processo di decriptazione; l'assenza dell'algoritmo non invalida automaticamente la prova, salvo prova contraria.
  • L'attribuzione di un account o di un PIN a una persona può essere fondata su elementi contestuali estrapolati dal contenuto delle comunicazioni (riferimenti a fatti personali, date, eventi), purché tali riferimenti siano plausibili e corroborati da riscontri esterni (tabulati, geolocalizzazioni, riprese, transazioni bancarie, contatti intercettati).
  • La valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi per misure cautelari richiede un vaglio autonomo dell'organo giudicante, ma questo può fondarsi su un compendio indiziario integrato da acquisizioni tramite o.e.i. e da riscontri investigativi tradizionali; la mera ripetizione della richiesta del P.M. non è sufficiente se manca una valutazione giudiziale autonoma, ma la Corte consente la motivazione per relationem nella parte espositiva purché la parte valutativa contenga un autonomo esame.
  • La trasmissione all'indagato/difesa di atti esteri deve essere garantita nei limiti del possibile; tuttavia l'assenza di tutta la documentazione a corredo di un o.e.i. non determina automaticamente l'illegittimità dell'acquisizione se non è dimostrato che ciò abbia pregiudicato il diritto di difesa in modo concreto.

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