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Sentenza

Sentenza n. 14178/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’accertamento del silenzio di Roma Capitale, Municipio XV, sulla istanza/diffida del 17/10/2025 per l’esercizio di verifiche e/o per l’annullamento e/o revoca e/o dichiarazione d’inefficacia della DIA prot. 40178 del 25/05/2017, avente ad oggetto un intervento di ampliamento ai sensi dell’art. 3 della L.R. 21/2009 e s.m., e per il conseguente accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere; e, per quanto possa occorrere, previo annullamento della relazione del 5/11/2025 della Direzione Tecnica del Municipio XV di Roma Capitale trasmessa con mail del 23/01/2026 e di ogni altro presupposto, connesso e/o conseguenziale; nonché per la nomina di un Commissario ad acta che provveda in caso di persistente inerzia dell’amministrazione intimata.

Giustizia amministrativa202603708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio di Roma Capitale sull’istanza-diffida del 17 ottobre 2025 volta a sollecitare i controlli sulla DIA del 25 maggio 2017 e l’eventuale esercizio dei poteri inibitori, repressivi o di autotutela; in via subordinata, relazione tecnica comunale del 5 novembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la DIA presentata nel 2017 per un ampliamento edilizio assentito nell’ambito del Piano Casa regionale, sostenendo che l’unità immobiliare non fosse dotata di specifica autonomia funzionale, poiché l’accesso principale avveniva dalle parti comuni condominiali e il cancello sulla pubblica via conduceva soltanto al giardino pertinenziale. Hanno inoltre dedotto che l’intervento comportasse la realizzazione di un nuovo volume esterno incidente sul prospetto e sulle parti comuni dell’edificio, sicché sarebbe stato necessario un progetto unitario dell’intero fabbricato, e che non fossero rispettate le distanze legali. Con l’istanza-diffida del 17 ottobre 2025 hanno chiesto al Comune di esercitare i poteri di verifica e vigilanza, nonché, se del caso, di annullare, revocare o dichiarare inefficace la DIA e ordinare la demolizione delle opere. Il Comune ha svolto un sopralluogo, richiesto chiarimenti al tecnico della controinteressata e formato relazioni interne, ma non ha adottato un provvedimento espresso e conclusivo. I ricorrenti hanno quindi dedotto la violazione degli artt. 19 e 21-nonies l. 241/1990, dell’art. 23 d.P.R. 380/2001, degli artt. 3 e 6 l.r. Lazio n. 21/2009 e della circolare regionale n. 20/2012, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei presupposti e difetto di motivazione. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito, tra l’altro, l’avvenuta consumazione dei poteri amministrativi, l’assenza di un obbligo di provvedere, l’improcedibilità o la cessazione della materia del contendere, sostenendo che le attività istruttorie svolte avessero soddisfatto l’interesse dei ricorrenti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo assorbente il primo motivo e ha respinto le eccezioni preliminari. La richiesta di intervento dell’amministrazione non era diretta a sollecitare una mera rivalutazione discrezionale della DIA, ma contestava la completezza e veridicità delle dichiarazioni poste a fondamento del titolo, in particolare quanto alla specifica autonomia funzionale dell’unità immobiliare e alla dichiarazione di esenzione dall’obbligo di progetto unitario. In tali ipotesi il decorso dei termini ordinari di controllo e di autotutela non determina, secondo il Collegio, la definitiva consumazione dei poteri amministrativi: una DIA o SCIA incompleta o fondata su dichiarazioni inesatte non è idonea a produrre validi effetti abilitativi e l’amministrazione conserva i poteri di vigilanza e repressione. Il Comune, inoltre, non aveva concluso il procedimento, poiché sopralluoghi, richieste di chiarimenti e relazioni interne erano atti istruttori, privi di contenuto decisorio e non sostitutivi di un provvedimento espresso e motivato. Il TAR ha accertato l’illegittimità del silenzio-inadempimento e ha ordinato a Roma Capitale di pronunciarsi sull’istanza-diffida entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata respinta allo stato, non essendo emersi elementi per presumere un’ulteriore inerzia. Roma Capitale e la controinteressata sono state condannate in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990

    L’amministrazione conserva i poteri di vigilanza e repressione in materia edilizia; il loro esercizio deve essere concluso con un provvedimento espresso quando sia stata presentata una sollecitazione fondata su contestazioni relative ai presupposti del titolo.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    Il decorso del termine per l’annullamento d’ufficio non comporta, nel caso di dichiarazioni incomplete o inesatte poste a fondamento di una DIA, la definitiva consumazione dei poteri amministrativi di controllo e inibizione.

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    La DIA edilizia presuppone la completezza e veridicità delle dichiarazioni del privato; in mancanza dei presupposti di legge, l’intervento non può ritenersi assistito da un valido titolo abilitativo.

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Permane in capo al Comune il potere-dovere di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, anche a seguito della segnalazione o istanza di soggetti terzi.

  • art. 117, comma 2, c.p.a.

    Quando il procedimento non è concluso con un provvedimento espresso, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato.

  • art. 3, commi 1 e 8, l.r. Lazio n. 21/2009

    La disciplina regionale del Piano Casa subordina l’applicazione delle premialità e l’eventuale esonero dal progetto unitario alla sussistenza dei presupposti previsti, tra cui la specifica autonomia funzionale dell’unità immobiliare e l’assenza di incidenza sulle parti comuni e sul decoro architettonico.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese seguono la soccombenza nel giudizio amministrativo.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è condannata al pagamento delle spese di lite.

Massime di principio

  • Quando la sollecitazione del terzo contesta la completezza o la veridicità delle dichiarazioni poste a fondamento di una DIA o SCIA, il decorso dei termini ordinari di controllo e di autotutela non determina automaticamente la consumazione dei poteri amministrativi: l’amministrazione conserva il potere-dovere di verificare i presupposti del titolo e, se mancanti, di inibire o reprimere l’attività.
  • Una DIA o SCIA fondata su dichiarazioni incomplete o inesatte non è idonea a costituire un valido titolo abilitativo tacito; le opere eseguite in assenza dei presupposti di legge possono pertanto essere oggetto dei poteri comunali di vigilanza e repressione.
  • Sopralluoghi, richieste di chiarimenti, relazioni interne e altri atti istruttori non concludono il procedimento attivato dall’istanza di un terzo quando non contengano una determinazione decisoria, non siano rivolti all’istante e lascino aperti ulteriori accertamenti; in tal caso permane l’obbligo dell’amministrazione di adottare un provvedimento espresso e motivato.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’accertamento dell’obbligo di provvedere non impone al giudice di anticipare la soluzione sostanziale della controversia edilizia, ma richiede che l’amministrazione completi l’istruttoria e si pronunci espressamente sulle questioni dedotte dal richiedente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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