Sentenza n. 199/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento quanto ai ricorsi nn. 1558 del 2025, 1559 del 2025, 1566 del 2025, 1571 del 2025 e 1573 del 2025: del diniego n. 23 del 17 giugno 2025 reso sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 bis D.P.R. n. 380/2001 depositata in data 28 gennaio 2025, in uno con gli atti pregressi e comunque connessi; nonché, per la declaratoria, in sede di giurisdizione esclusiva ex artt. 133, lett. a) bis, c.p.a. e 20 L. n. 241/1990, della formazione del silenzio-assenso sull’istanza stessa; quanto ai ricorsi nn. 1560 del 2025, 1561 del 2025, 1567 del 2025, 1569 del 2025 e 1574 del 2025: dell’ordinanza di demolizione ex artt. 27 e 31 D.P.R. n. 380/2001, n. 776 del 4 settembre 2025, riguardante l’intero immobile denominato “Villa Australia”, in uno con gli atti pregressi e comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 e ordinanza di demolizione dell'intero immobile denominato "Villa Australia"
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sono stati proposti dieci ricorsi riuniti: cinque contro il diniego n. 23 del 17 giugno 2025, relativo all'istanza di accertamento di conformità presentata dopo interventi di demolizione e ricostruzione eseguiti nell'ambito di una CILA-S per lavori agevolati dal Superbonus 110%, e cinque contro l'ordinanza di demolizione n. 776 del 4 settembre 2025, adottata ai sensi degli artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001. I ricorrenti hanno dedotto che la CILA-S e la relativa integrazione costituivano titoli edilizi ancora efficaci, non essendo mai stati espressamente annullati; che il precedente giudizio deciso dal Consiglio di Stato aveva riguardato soltanto l'ordinanza di sospensione dei lavori e non i titoli edilizi; che sull'istanza di sanatoria si era formato il silenzio-assenso; che l'art. 36-bis d.P.R. 380/2001 era applicabile anche agli interventi realizzabili mediante SCIA alternativa al permesso di costruire; che gli interventi rientravano nella manutenzione straordinaria o comunque nella ristrutturazione edilizia; che era stata violata la partecipazione procedimentale prevista dall'art. 10-bis l. 241/1990; e che l'ordinanza di demolizione era illegittima per erronea qualificazione dell'intervento come nuova costruzione, insufficiente motivazione, violazione del precedente giudicato, mancata considerazione dell'autorizzazione paesaggistica e violazione delle garanzie partecipative. Il Comune ha sostenuto che la CILA-S era stata utilizzata al di fuori del proprio modello legale, che l'intervento costituiva una demolizione quasi integrale e successiva ricostruzione, incompatibile con la CILA-S e con la disciplina del Superbonus, e che l'istanza di sanatoria era incompleta, anche per la mancanza della necessaria autorizzazione paesaggistica ordinaria in sanatoria. Ha inoltre dedotto che l'immobile insisteva in area vincolata e in fascia di rispetto stradale e che, accertato l'abuso, l'attività repressiva era vincolata.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i ricorsi riuniti. Ha attribuito rilievo decisivo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 10109/2024, la quale aveva stabilito che la disciplina del Superbonus esclude gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche parziale, e che l'intervento eseguito su "Villa Australia", caratterizzato dalla demolizione quasi integrale dell'edificio e dalla conservazione di una sola minima porzione, doveva essere qualificato come demo-ricostruzione integrale e ristrutturazione edilizia, non come manutenzione straordinaria realizzabile mediante CILA-S. Ne deriva che la CILA-S era inidonea ab origine a giustificare l'intervento e che il suo mancato annullamento espresso non le attribuiva efficacia sanante o valore di titolo edilizio utile. Il giudice ha ritenuto quindi infondata la pretesa di utilizzare la CILA-S nell'ambito dell'accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, non essendo l'intervento riconducibile alle ipotesi sanabili previste dalla disposizione. È stata esclusa anche la formazione del silenzio-assenso, sia per l'inapplicabilità della disciplina alla fattispecie sia per l'incompletezza dell'istanza. L'impugnazione dell'ordinanza di demolizione è stata respinta quale conseguenza dell'illegittimità dell'intervento e della legittimità del diniego presupposto. Il TAR ha inoltre ribadito che, una volta accertato l'abuso edilizio, l'attività repressiva è vincolata e non richiede particolari garanzie partecipative. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
L'accertamento di conformità non è utilizzabile per sanare un intervento particolarmente incisivo che non rientri nelle ipotesi previste dalla disposizione; una CILA-S inidonea ab origine non può essere utilizzata come titolo ai fini della sanatoria.
artt. 27 e 31 d.P.R. 380/2001
A fronte dell'accertamento di un abuso edilizio, il Comune esercita un'attività repressiva vincolata, che conduce all'adozione dell'ordinanza di demolizione.
art. 119, comma 13-ter, d.l. 34/2020
La disciplina del Superbonus esclude dal proprio ambito gli interventi di demolizione e ricostruzione, sia integrale sia parziale, rendendo necessario un ulteriore titolo edilizio.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
Un intervento di demolizione quasi integrale e successiva ricostruzione, con conservazione soltanto di una minima porzione dell'edificio originario, è riconducibile alla ristrutturazione edilizia e non alla manutenzione straordinaria.
art. 22, comma 1, lett. a), d.P.R. 380/2001
La possibilità di realizzare mediante SCIA interventi di manutenzione straordinaria sulle parti strutturali non consente di utilizzare una CILA-S per interventi che, per consistenza, integrino una demolizione e ricostruzione.
art. 20 l. 241/1990
Il silenzio-assenso non opera quando la domanda di sanatoria è incompleta o quando l'intervento non è astrattamente riconducibile alla disciplina sostanziale applicabile.
art. 10-bis l. 241/1990
La contestazione della partecipazione procedimentale non conduce all'annullamento quando l'esito repressivo deriva dall'accertamento vincolato dell'abuso edilizio.
art. 28 d.P.R. 495/1992
Il Comune ha richiamato il divieto di interventi di nuova costruzione, demolizione integrale e ricostruzione o ampliamento nella fascia di rispetto stradale; il TAR ha deciso la controversia sulla base dell'inidoneità del titolo e dell'abusività dell'intervento.
Massime di principio
- Un intervento che comporti la demolizione quasi integrale di un edificio, con conservazione soltanto di una porzione minima e priva di autonoma consistenza strutturale o architettonica, non presenta sufficiente continuità con il manufatto preesistente e deve essere qualificato come demolizione e ricostruzione, non come mera demolizione parziale o manutenzione straordinaria.
- La disciplina del Superbonus non consente di realizzare mediante CILA-S interventi di demolizione e ricostruzione, anche quando la demolizione sia qualificata come parziale; per tali interventi è necessario un diverso titolo edilizio adeguato alla loro consistenza.
- Quando il titolo edilizio utilizzato è inidoneo in astratto a giustificare l'intervento realizzato, il suo mancato annullamento espresso non gli attribuisce efficacia legittimante né consente di utilizzarlo indirettamente per sostenere un'istanza di accertamento di conformità.
- L'accertamento di conformità ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 non può essere invocato per interventi particolarmente incisivi che non rientrino nelle ipotesi sostanziali di sanatoria previste dalla disposizione; in tale situazione non può formarsi il silenzio-assenso sulla domanda.
- L'ordinanza di demolizione conseguente all'accertamento di un abuso edilizio costituisce espressione di attività vincolata e, in assenza di specifiche esigenze valutative, non richiede l'attivazione di particolari garanzie partecipative.
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