Cassazione Civile, Ordinanza n. 20851/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La lite trae origine da una fattura per consumi idrici riferiti a un periodo pluriennale (2009-2014), emessa dalla società fornitrice nei confronti dell'utente intestatario del rapporto; l'erede del contraente deceduto aveva contestato l'esistenza stessa del contratto e comunque la debenza dell'importo richiesto, agendo davanti al Giudice di pace. Il Giudice di pace aveva rigettato l'opposizione, mentre il Tribunale, in appello, aveva parzialmente accolto l'impugnazione riducendo l'importo dovuto. In Cassazione l'erede ha proposto ricorso con cinque motivi; la società ha resistito con controricorso. La Corte, però, non entra nel merito delle censure e rileva l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale: la procura utilizzata era quella originariamente rilasciata in primo grado, dunque anteriore alla sentenza impugnata e non idonea a fondare il giudizio di legittimità. Inoltre il ricorso è privo di un'esposizione sommaria dei fatti di causa conforme all'art. 366, n. 3, c.p.c. e i singoli motivi sono formulati come quesiti generici, senza indicare il vizio denunciato né la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, la nullità/inidoneità della procura perché non speciale e rilasciata in via preventiva rispetto alla sentenza impugnata; dall'altro, l'omessa esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta a pena di ammissibilità dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.; inoltre ha osservato che i motivi erano formulati in modo tale da non consentire di comprendere quale vizio si intendesse denunciare e quale fosse la ratio della decisione censurata. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa, idonea a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della vicenda sostanziale e processuale senza dover ricorrere ad altre fonti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La procura al difensore per il ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva rispetto alla sentenza da impugnare, poiché la specialità richiede il riferimento consapevole alla specifica decisione di legittimità da contestare.
- L'assenza di un'esposizione sommaria dei fatti di causa, tale da rendere intellegibili il rapporto sostanziale, le pretese, le difese e l'iter dei giudizi di merito, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- I motivi di ricorso devono consentire di individuare chiaramente la ratio decidendi impugnata e il vizio dedotto; formule generiche o meramente assertive non rispettano la struttura del motivo e determinano l'inammissibilità.
- Nel giudizio di legittimità la Corte non può essere costretta a ricostruire autonomamente i fatti di causa o a integrare le carenze del ricorso attingendo alla sentenza impugnata o ad altre fonti processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20765/2021 del 21/07/2021
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20773/2021 del 21/07/2021
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20774/2021 del 21/07/2021
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20775/2021 del 21/07/2021
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20776/2021 del 21/07/2021
- ordinanza_civile · 21 lug 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 20777/2021 del 21/07/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →