Cassazione Penale, Sentenza n. 40454/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena ex art. 147, primo comma, n. 2) cod. pen., ovvero di applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 47-ter, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354. Il ricorrente, ultraottantenne, lamentava che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato le sue gravi patologie croniche (richiedenti monitoraggio clinico-specialistico), la compatibilità della detenzione con il senso di umanità e con la finalità rieducativa, e che la pericolosità sociale sarebbe stata desunta solo dalla biografia penale senza un approfondimento delle risultanze dell'osservazione penitenziaria; mancato bilanciamento fra esigenze di espiazione, bisogni terapeutici, prevenzione e tollerabilità della detenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia svolto una disamina dettagliata delle condizioni cliniche aggiornate del detenuto (BPCO, ipertensione arteriosa, diabete mellito, ipertrofia prostatica, protusioni discali di probabile natura osteoporotica), constatandone lo stato "stazionario" e l'esistenza di monitoraggio costante e visite specialistiche anche esterne, nonché l'ausilio per le attività quotidiane. Sulla base di tali elementi il giudice di merito ha legittimamente escluso l'esistenza di patologie incompatibili con la detenzione o tali da determinare sofferenze oltre i limiti della umana tollerabilità, e ha inoltre valorizzato l'elevato grado di pericolosità sociale del richiedente (autore di gravi reati sessuali recenti). La valutazione di bilanciamento fra esigenze di cura, umanità della pena e tutela della collettività è stata ritenuta logica e congruamente motivata. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen.
Il differimento facoltativo della pena richiede una malattia grave che ponga in pericolo la vita o richieda trattamenti non attuabili in carcere; tale valutazione va bilanciata con le esigenze di sicurezza della collettività.
art. 47-ter, comma 1-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
La detenzione domiciliare sostitutiva trae i suoi presupposti dal medesimo requisito di incompatibilità della malattia con la detenzione; applicabile solo se le cure non possono essere fornite in ambito intramurario e tenuto conto della sicurezza sociale.
art. 27, terzo comma, Cost.
Il principio di umanità della pena costituisce parametro interpretativo nel bilanciamento fra tutela della dignità del condannato e esigenze di giustizia e sicurezza.
art. 3 CEDU
Il divieto di trattamenti inumani o degradanti informando la valutazione sulla compatibilità della detenzione con la tollerabilità delle sofferenze determinate dalle condizioni di salute.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispositivo che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicato dalla Corte per condannare il ricorrente.
Massime di principio
- La mera anzianità o la presenza di patologie croniche non determina automaticamente il differimento o la detenzione domiciliare: è necessario che la malattia sia grave e richieda cure non attuabili in carcere.
- La valutazione deve basarsi su documentazione clinica aggiornata e sulle risultanze dei sanitari responsabili, compresi eventuali accertamenti esterni e l'effettivo monitoraggio.
- Il giudice deve operare un bilanciamento motivato tra esigenze di cura, senso di umanità della pena e tutela della sicurezza della collettività; la pericolosità sociale del reo può prevalere se adeguatamente argomentata.
- Spetta al ricorrente fornire prova dell'incompatibilità concreta fra stato di salute e detenzione; osservazioni generiche o la sola anamnesi non sempre sono sufficienti.
- Se le condizioni cliniche risultano stabili e compatibili con il trattamento in ambito intramurario (anche mediante visite esterne e assistenza), le istanze di differimento o domiciliari sono destinabili al rigetto.
- La motivazione del giudice di merito è valutata in sede di legittimità per eventuali illogicità o carenze argomentative: decisioni dettagliate e fondate su rapporto medico-legale aggiornato sono difficilmente censurabili in Cassazione.
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