Sentenza n. 46/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 26/2023 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, pubblicata il 24.02.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 26/2023 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice di giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, pubblicata il 24 febbraio 2023 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 18 settembre 2023. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero non ha adempiuto alle statuizioni giudiziali. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando la sussistenza di un giudicato e la perdurante inadempienza dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Ferrara, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, o un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, affinché provveda in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 90 giorni, su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, inclusa la nomina del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri l'esistenza di un giudicato, la sua notificazione all'amministrazione e la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione, in presenza di una persistente inerzia amministrativa.
- Accertata l'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire le statuizioni giudiziali entro un termine stabilito nella sentenza di ottemperanza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inadempimento dell'amministrazione e a un'istanza della parte, per assicurare l'esecuzione sostitutiva del giudicato.
- La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell'amministrazione inadempiente alle spese processuali e, se versato, alla restituzione del contributo unificato.
Come è indicizzato
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