Cassazione Penale, Ordinanza n. 36629/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il detenuto, tramite difensore, ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trento che aveva respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di semilibertà. La decisione di merito era fondata sull'idea che il percorso rieducativo fosse ancora troppo iniziale, che persistesse una rilevante inclinazione a delinquere e che fosse necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria, con progressiva concessione di permessi di uscita, per verificare la tenuta del soggetto in ambiente libero. Con il ricorso si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il tribunale non avrebbe motivato in modo esauriente e completo il diniego, soprattutto quanto alla semilibertà, nonostante la presenza dei requisiti legali, di elementi positivi di revisione critica del passato, della disponibilità di un lavoro e della partecipazione a programmi di giustizia riparativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse ampiamente e logicamente motivata, richiamando la relazione dell'équipe trattamentale, la quale pur valorizzando positivamente il percorso intrapreso dal detenuto, aveva comunque indicato la necessità di passare prima attraverso permessi premio. La Corte ha inoltre valorizzato il principio di progressione trattamentale e ha ritenuto legittimo il giudizio del tribunale sulla necessità di un ulteriore periodo di osservazione intramuraria. Per conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
Norma richiamata solo implicitamente dal tipo di misura richiesta; non è specificamente citata nel testo, ma la decisione riguarda l'affidamento in prova come misura alternativa.
art. 50 ord. pen.
Norma richiamata solo implicitamente dal tipo di misura richiesta; il testo non ne riporta il numero, ma la decisione riguarda la semilibertà come misura alternativa.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per affermare che la somma alla Cassa delle ammende può essere esclusa solo se risulta che la parte non ha proposto il ricorso per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In tema di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza può legittimamente negare il beneficio anche in presenza di elementi positivi del percorso trattamentale, se ritiene necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria e la previa verifica mediante permessi premio.
- Il principio di progressione trattamentale consente di subordinare l'accesso a misure più ampie a un graduale percorso di verifiche sulla capacità del detenuto di rispettare prescrizioni e di reinserirsi nel contesto libero.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una mera rivalutazione del materiale fattuale già apprezzato dal giudice di merito; la Corte di cassazione controlla solo la correttezza giuridica e la tenuta logico-motivazionale della decisione impugnata.
- Il ricorso è inammissibile quando la censura si risolve nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto, in assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- In caso di ricorso inammissibile, il condannato è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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