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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14963/2024 del 28/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo un soggetto aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società, in collocazione ipotecaria, per il residuo di un credito derivante da decreto ingiuntivo divenuto definitivo e da ipoteca giudiziale iscritta sui beni della fallita. Il fallimento aveva contestato che il credito, pur formalmente presentato come regresso a seguito dell'escussione di un pegno prestato dal socio a garanzia di un finanziamento bancario alla società, fosse in realtà una richiesta di rimborso di un finanziamento soci postergato ai sensi dell'art. 2467 c.c. Il tribunale aveva accolto l'opposizione, ritenendo non provata la natura postergata del credito e ritenendo non più sindacabile la natura sostanziale del credito in presenza di titolo giudiziale consolidato. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2909, 2467, comma 2, e 2741 c.c., sostenendo che in sede di ammissione al passivo si può indagare la natura sostanziale del credito anche se portato da titolo inoppugnabile; 2) violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., per insufficiente motivazione circa l'impossibilità di sindacare la natura del credito; 3) violazione dell'art. 2467, comma 2, c.c., per avere il tribunale qualificato il credito come mero regresso da escussione del pegno, anziché come credito sorto da finanziamento del socio; 4) violazione dell'art. 2467, comma 2, c.c., perché alla data rilevante la società versava in una situazione finanziaria che avrebbe imposto un conferimento e non un finanziamento, sicché il credito doveva essere postergato.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato, ed esaminato per primo, il quarto motivo, con assorbimento degli altri. Ha affermato che le doglianze del ricorrente, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, miravano in realtà a censurare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Ha ribadito che l'apprezzamento del materiale probatorio, compresi gli indizi e la verifica dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo. Nel caso concreto il tribunale aveva preso in considerazione i fatti rilevanti e motivato in modo non apparente, escludendo che al momento della concessione del finanziamento ricorressero gli squilibri patrimoniali e finanziari richiesti dall'art. 2467 c.c. Poiché tale accertamento di fatto non è stato validamente censurato nei ristretti limiti del vizio motivazionale, è rimasta ferma l'esclusione della postergazione del credito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del fallimento al pagamento delle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il giudicato non impedirebbe al giudice del passivo di verificare la natura sostanziale del credito, anche se fondato su titolo giudiziale definitivo.

  • art. 2467, comma 2, c.c.

    La Corte ribadisce che la postergazione presuppone la sussistenza, al momento rilevante, di una situazione finanziaria della società caratterizzata da squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o da condizione tale da rendere ragionevole un conferimento anziché un finanziamento; accertamento rimesso al giudice di merito.

  • art. 2741 c.c.

    Invocato nel motivo di ricorso in relazione alla par condicio creditorum e alla collocazione del credito postergato.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per denunciare un vizio di motivazione del decreto impugnato.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Usato per contestare l'apparente o insufficiente motivazione del provvedimento del tribunale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla motivazione del decreto del tribunale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Parametro di deduzione dei motivi di violazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Parametro di deduzione del vizio di nullità per motivazione carente.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    La Corte afferma che il sindacato in cassazione sulla ricostruzione fattuale è ammissibile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per ribadire che la valutazione della prova presuntiva e dei requisiti di precisione, gravità e concordanza appartiene al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • artt. 181 e 309 c.p.c.

    Richiamati dal tribunale nella ricostruzione della pretesa estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

  • art. 111 l.fall.

    Evocato nel ricorso e nella motivazione del tribunale in tema di collocazione del credito nel passivo fallimentare.

Massime di principio

  • In sede di accertamento del passivo, la contestazione della natura postergata di un credito richiede la dimostrazione dei presupposti fattuali dell'art. 2467 c.c. al momento rilevante; il giudice di merito valuta liberamente le prove e la Cassazione non può sostituirsi a tale apprezzamento.
  • Il sindacato di legittimità non consente di riesaminare il merito della ricostruzione fattuale sotto la veste formale della violazione di legge, quando la censura mira in realtà a contestare l'esito della valutazione probatoria.
  • La prova presuntiva è affidata al giudice di merito, che verifica precisione, gravità e concordanza degli indizi; tale valutazione è censurabile in cassazione solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per semplice dissenso sulla lettura delle risultanze istruttorie.
  • La postergazione dei finanziamenti soci presuppone un effettivo squilibrio finanziario della società o la situazione in cui un conferimento sarebbe stato preferibile al finanziamento; in mancanza di tale accertamento, il credito non può essere qualificato come postergato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimentoAmministratori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniSocietario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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