Cassazione Penale, Sentenza n. 1403/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di far valere la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per l'impugnazione; avendo la remissione e la sua accettazione formato correttamente, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato e ha posto le spese processuali a carico del querelato.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione eccependo l'estinzione del reato per remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione; ha chiesto l'ammissione del ricorso anche al solo fine di introdurre nel processo detta remissione.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente, Rv. 268625)
Principio secondo cui il ricorso per cassazione è ammissibile anche se proposto unicamente al fine di introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
art. 340 cod. proc. pen.
In mancanza di deroga pattizia le spese processuali sono poste a carico del querelato.
Principio di diritto sulla remissione della querela
La remissione della querela, tempestivamente proposta e ritualmente accettata, estingue il reato procedibile a querela; ove ciò avvenga dopo la sentenza impugnata e la remissione sia accettata, la Corte può annullare la sentenza per estinzione del reato, anche senza rinvio.
Massime di principio
- Nei reati procedibili a querela, la remissione della querela, se proposta e formalmente accettata, estingue il reato anche se intervenuta dopo la sentenza impugnata.
- La Corte di Cassazione ammette il ricorso presentato esclusivamente per introdurre la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
- Se la remissione e la sua accettazione sono regolari, la Corte può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato.
- Le spese processuali, in assenza di patti contrari, si imputano al querelato quando il reato si estingue per remissione di querela.
- È essenziale rispettare i termini: la remissione deve intervenire prima della scadenza del termine per l'impugnazione e deve essere ritualmente accettata per produrre l'effetto estintivo.
- Prima di considerare la remissione efficace, verificare l'assenza di deroghe pattizie o di cause ostative (es. rinuncia della parte offesa a rimettere la querela) che possano impedire l'effetto estintivo.
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