Cassazione Penale, Sentenza n. 30194/2022 del 29/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna in primo grado per due rapine aggravate e un furto aggravato (reati unificati per continuazione). Contestazioni: 1) mancato rinvio dell'udienza di appello per legittimo impedimento dovuto al fatto che l'imputato era affetto da COVID-19; 2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione, per presunta omissione nell'acquisizione del verbale illustrativo della collaborazione; 3) motivazione apparente della sentenza impugnata. Inoltre la difesa aveva chiesto la trattazione orale, richiesta però presentata oltre il termine previsto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato o privo della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p. - Motivi: 1) il ricorso sulla mancata sospensione è infondato perché il giudizio di appello si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 23 del decreto legge sul procedimento scritto per l'emergenza, perciò la comparizione personale non era prevista e non era possibile il rinvio per legittimo impedimento; 2) il motivo sul mancato riconoscimento della collaborazione è infondato in quanto l'art. 416-bis, comma terzo, c.p. (come richiamato dalla Corte d'appello) non consente il riconoscimento della circostanza attenuante per i reati per i quali l'imputato è stato condannato; 3) la censura per motivazione apparente è priva della specificità necessaria, poiché non individua compiutamente il profilo critico. Per l'inammissibilità totale del ricorso la Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 d.l. 149/2020 (misure sulla trattazione scritta in tempo di emergenza)
Consente la trattazione scritta del giudizio di appello; se applicata, non è prevista la comparizione personale in udienza e quindi non è consentito il rinvio per legittimo impedimento della persona la cui presenza non è richiesta.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
Richiamato in epigrafe come normativa emergenziale che disciplina le modalità di svolgimento del processo in materia di trattazione scritta; conferma la possibilità di procedere senza udienza pubblica per alcune fasi.
art. 416-bis, comma terzo, c.p.
Secondo la Corte, non consente il riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione per i reati in relazione ai quali l'imputato è stato condannato (ostativa al riconoscimento dell'attenuante de qua).
artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Impostano il filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi devono essere specifici e non manifestamente infondati; la mancanza di specificità o la manifesta infondatezza comportano l'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di colpa nella proposizione dell'impugnazione, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186 (richiamata)
Giurisprudenza richiamata in tema di responsabilità e colpa del ricorrente che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, giustificando l'applicazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Se il procedimento d'appello è svolto con trattazione scritta ai sensi delle norme emergenziali (art. 23 DL), la mancata comparizione personale dell'imputato per malattia non comporta automaticamente diritto al rinvio, perché la presenza non è richiesta.
- Le circostanze attenuanti correlate alla collaborazione possono essere escluse per disposizione normativa (es. art. 416-bis, comma terzo) quando la norma impedisce il riconoscimento per i reati per cui l'imputato è stato condannato; verificare sempre la disciplina speciale applicabile al reato contestato.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e circostanziati secondo gli artt. 581 e 591 c.p.p.; deduzioni generiche o prive di indicazione precisa del profilo censurato sono inevitabilmente inammissibili.
- Le richieste di trattazione orale o altre istanze processuali devono essere presentate entro i termini prescritti; la loro presentazione tardiva comporta il rigetto della richiesta.
- La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o carenti di specificità può comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente la fondatezza e la specificità delle censure prima di impugnare.
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