Cassazione Civile, Ordinanza n. 42114/2021 del 31/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese. Ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione per rinuncia e non di rigetto o inammissibilità/improcedibilità, non è dovuto l’ulteriore importo del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di sfratto per morosità promosso da una locatrice nei confronti della società conduttrice, con contestuale richiesta di ingiunzione per canoni asseritamente non pagati. La società si opponeva contestando la morosità. A seguito del mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., la locatrice insisteva sulla morosità e domandava anche la dichiarazione di risoluzione del contratto per mancato rinnovo alla scadenza, sulla base di precedenti comunicazioni inviate alla conduttrice. La conduttrice eccepiva la novità e l’inammissibilità di tale domanda. Il Tribunale respingeva la domanda di rilascio per morosità e accoglieva invece la domanda di risoluzione per mancato rinnovo; la Corte d’appello confermava. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma prima della decisione depositava dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal legale rappresentante e dai difensori e accettata dalla controricorrente.
Norme richiamate
art. 667 c.p.c.
Norma richiamata per il mutamento del rito nel procedimento di sfratto.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
artt. 375 c.p.c.
Richiamati per la trattazione camerale della causa.
art. 376 c.p.c.
Richiamati per la trattazione camerale della causa.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L’ulteriore contributo unificato non è dovuto quando la decisione è di estinzione per rinuncia, non essendo equiparabile a rigetto o inammissibilità/improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta e accettata dalla controparte, comporta l’estinzione del giudizio di legittimità.
- L’estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile, ai fini del contributo unificato, al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
- Nel procedimento di sfratto, la domanda di risoluzione per mancato rinnovo e la contestazione della morosità possono inserirsi nel medesimo contesto processuale, ma la decisione di legittimità può arrestarsi per cause sopravvenute estintive del giudizio.
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