Ordinanza n. 1352/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 17029/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha ritenuto sussistenti ragioni eccezionali ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e ha disposto il rinvio della discussione del ricorso a una successiva udienza pubblica, fissata per il 4 giugno 2026. L'ordinanza non decide l'appello né i motivi di merito e non si pronuncia sulla fondatezza della sentenza impugnata.
Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 17029/2024
Esito
La controversia
L'impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 17029/2024. Nel corso del giudizio d'appello ha chiesto il rinvio della discussione in attesa della definizione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea disposto dalla stessa Sezione con ordinanza n. 1919/2025. L'istanza è stata condivisa anche dall'Autorità resistente, che vi ha aderito con memoria del 26 gennaio 2026. Il giudice ha rilevato che i principi che saranno eventualmente fissati dalla Corte di giustizia potrebbero rilevare, in una prospettiva ex ante, ai fini della decisione della controversia.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
La disposizione è stata applicata per disporre il rinvio della discussione ad altra udienza, in considerazione della possibile rilevanza per la causa dei principi che saranno fissati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel procedimento pregiudiziale pendente.
Massime di principio
- La discussione di un ricorso può essere rinviata ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. quando sussistano ragioni eccezionali, anche qualora un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, relativo a questioni potenzialmente rilevanti per la controversia, sia ancora pendente.
- La possibile rilevanza ex ante dei principi che saranno enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea può giustificare il differimento della decisione del giudizio amministrativo, senza che ciò comporti una pronuncia sul merito dell'appello.
Come è indicizzato
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