Cassazione Penale, Sentenza n. 34635/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per reati connessi all'occultamento della provenienza furtiva di un veicolo. Ha dedotto: 1) incompetenza territoriale del giudice di primo grado (sostiene che il luogo competente sarebbe quello dell'abrasione del numero di matricola e non la Motorizzazione dove furono svolte pratiche di immatricolazione); 2) violazione del principio di correlazione accusa-sentenza, sostenendo che la Corte abbia in pratica ritenuto sussistente il reato di ricettazione anziché il riciclaggio; 3) illogicità della motivazione perché, a suo dire, il corpo della sentenza esclude la responsabilità per riciclaggio mentre il dispositivo la conferma; 4) mancata acquisizione di prova decisiva (fattura e certificato di immatricolazione francesi) e mancato raggiungimento della prova oltre ogni ragionevole dubbio; 5) omessa o carente motivazione e assenza di doppia conforme di condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito procedurale ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla competenza territoriale in quanto la richiesta di giudizio abbreviato (art. 438, comma 6-bis, c.p.p.) preclude ogni questione sulla competenza per territorio. Ha ritenuto infondati e non violati i profili relativi alla correlazione tra accusa e sentenza e alla motivazione, affermando che la Corte territoriale ha motivato in modo coerente e ha accertato il concorso del Faraci nell'operazione di occultamento, anche mediante documentazione falsa presentata alla Motorizzazione civile. Quanto alla mancata acquisizione di prove dall'estero, la Corte osserva che la difesa non aveva chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello e che le censure proposte sono in realtà richieste di rivalutazione fattuale non sindacabili in cassazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b), c), e)
Norma che identifica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). Il giudice di legittimità qui applica i limiti di sindacato sulle censure ammissibili, escludendo rivalutazioni fattuali.
codice di procedura penale, art. 438, comma 6-bis
La richiesta di giudizio abbreviato preclude qualsiasi questione sulla competenza per territorio, anche d'ufficio, rendendo inammissibile una censura tardiva su tale profilo.
codice penale, art. 648-bis
Norma che disciplina il reato di riciclaggio; la Corte ha ritenuto che la condotta del ricorrente (richiesta di nuova immatricolazione e presentazione di documenti falsi) abbia contribuito all'operazione di occultamento della provenienza furtiva, integrando il reato.
codice di procedura penale, artt. 521 e 522
Previsione delle modalità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e di acquisizione di prove: la mancata richiesta nei termini ha impedito alla difesa di lamentarne la mancata esecuzione in cassazione.
codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente la condanna alle spese e l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per imporre al ricorrente il pagamento di euro 3.000.
legge n. 46/2006 (modifica art. 606 c.p.p.)
Riferimento alla limitazione del sindacato della Cassazione sui fatti: dopo la modifica resta esclusa la revisione del travisamento del fatto in sede di legittimità salvo specifici e ristretti casi.
Massime di principio
- La scelta del rito abbreviato (giudizio abbreviato) preclude la possibilità di contestare successivamente la competenza territoriale: chi opta per l'abbreviato deve essere consapevole che perde tale eccezione.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione dei fatti o una diversa lettura alternativa del compendio probatorio: le doglianze che si riducono a un diverso apprezzamento della prova sono inammissibili.
- La censura sulla mancata acquisizione di prove estere può essere rilevante solo se la difesa ha tempestivamente chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei gradi opportuni; l'omissione processuale nel grado di merito preclude la contestazione in Cassazione.
- Per far valere una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza occorre dimostrare che il dispositivo giudiziario abbia deciso su un fatto o una qualificazione giuridica totalmente estranea alle imputazioni; motivazioni coerenti e lineari delle corti di merito rendono la censura infondata.
- La Cassazione verifica la correttezza dell'iter logico-giuridico e la non manifesta illogicità della motivazione, non sostituisce il giudizio di merito: le impugnazioni devono dunque puntare a vizi di diritto o a macroscopiche illogicità dimostrabili nel testo motivazionale.
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