Cassazione Civile, Ordinanza n. 13357/2023 del 16/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da una società creditrice, quale mandataria di una società di cartolarizzazione, per ottenere in via principale l'accertamento della simulazione assoluta e quindi della nullità di due atti di trasferimento aventi ad oggetto un medesimo compendio immobiliare, e in subordine la revocatoria ordinaria degli stessi atti ai sensi dell'art. 2901 c.c. Il Tribunale aveva accolto solo la domanda revocatoria, dichiarando gli atti inefficaci nei confronti dell'attrice. La società acquirente aveva proposto appello deducendo, tra l'altro, la nullità della procura a margine dell'atto di citazione di primo grado e contestando nel merito la decisione. La Corte d'appello ha respinto il gravame. In cassazione la società acquirente ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 77 e 83 c.p.c., sostenendo che la procura alle liti conferita dal soggetto indicato come Brunetto De Mercanti per conto della mandataria sarebbe stata invalida, con conseguente nullità dell'atto di citazione e improcedibilità del giudizio di primo grado; 2) violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c., deducendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti i presupposti dell'actio pauliana e la volontà fraudolenta del disponente, oltre a un vizio motivazionale; 3) violazione dell'art. 81 c.p.c., sostenendo che le difese sulla mancanza dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'azione revocatoria non erano inammissibili, poiché la ricorrente aveva interesse diretto a contestare tali presupposti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando per il primo motivo il mancato rispetto dell'art. 366, n. 6, c.p.c. per omessa trascrizione e localizzazione degli atti richiamati; per il secondo motivo l'inidoneità della censura sul vizio motivazionale e la natura meramente rivalutativa della doglianza sulla presunzione semplice ex art. 2729 c.c.; per il terzo motivo la sua assorbita carenza di interesse, essendo superato dalla declaratoria di inammissibilità dei primi due. Non vi è statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché la ricorrente non aveva riportato nel ricorso il contenuto della procura alle liti e non ne aveva indicato con precisione la sede processuale. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché non individuava specifici fatti storici controversi e decisivi ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e perché la critica all'uso delle presunzioni ex art. 2729 c.c. si risolveva in una diversa ricostruzione del fatto, non in una vera violazione di legge. Il terzo motivo è stato ritenuto logicamente superato e quindi privo di interesse, poiché le censure erano comunque inammissibili già per i primi due motivi. Essendo la resistente rimasta intimata senza svolgere difese, non sono state liquidate spese.
Norme richiamate
art. 77 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla procura e alla rappresentanza in giudizio.
art. 83 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per contestare la validità della procura alle liti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale; la Corte ribadisce che la censura deve riguardare un vero errore di sussunzione o di applicazione della norma.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte afferma che il vizio motivazionale è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, non già alla mera critica della valutazione delle prove.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non contiene la trascrizione o specifica indicazione del contenuto e della sede processuale dei documenti e atti su cui la censura si fonda.
art. 2901 c.c.
Richiamato quale norma sulla revocatoria ordinaria, oggetto della controversia e del secondo motivo di ricorso.
art. 2729 c.c.
La deduzione di violazione della norma sulle presunzioni richiede di indicare in modo puntuale il ragionamento presuntivo censurato e di spiegare quale requisito di gravità, precisione o concordanza sarebbe stato violato.
art. 81 c.p.c.
La ricorrente lo invoca per sostenere la propria legittimazione a contestare i presupposti dell'azione, ma il motivo è assorbito dall'inammissibilità delle censure precedenti.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come corretto parametro dell'interesse ad agire o a contraddire, in sostituzione del riferimento all'art. 81 c.p.c.
art. 2697 c.c.
Citato per chiarire che il 'fatto' rilevante ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è un fatto storico in senso principale, costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo.
art. 2901 c.c.
Serve a individuare l'azione revocatoria ordinaria contestata nel merito.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale con cui il ricorso è stato trattato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito nel D.P.R. n. 115/2002 la previsione sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che si fonda su atti o documenti del giudizio di merito è inammissibile se il ricorrente non ne trascrive il contenuto essenziale e non ne indica con precisione la sede processuale, poiché la Corte di legittimità non può ricercarli autonomamente.
- La deduzione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico, principale o secondario, controverso e decisivo, il cui esame sia stato omesso; non è sufficiente lamentare una valutazione delle prove ritenuta erronea o incompleta.
- La censura di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il ricorrente individua il ragionamento presuntivo seguito dal giudice di merito e spiega in che modo esso abbia violato i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta prospettare una diversa lettura dei fatti.
- Quando le prime censure sono dichiarate inammissibili, il motivo successivo che presuppone la loro fondatezza può risultare assorbito per carenza di interesse.
- L'accertamento della revocatoria ordinaria e la valutazione delle presunzioni di frode costituiscono apprezzamenti di merito, censurabili in cassazione solo nei limiti stretti dell'errore di diritto o dell'omesso esame di fatti decisivi.
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