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Direttiva 2003/73

Direttiva 2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2003/73/CE della Commissione modifica l’allegato III della direttiva 1999/94/CE per aggiornare il formato del poster da esporre nei punti vendita di autovetture nuove. Introduce la possibilità di utilizzare display elettronici e definisce requisiti minimi su dimensioni, leggibilità, ordinamento delle informazioni, dati da indicare e frequenza di aggiornamento. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dell’allegato III della direttiva 1999/94/CE, relativo al formato e ai requisiti minimi del poster/display elettronico nei punti vendita di autovetture nuove.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono garantire nei rispettivi ordinamenti e nei punti vendita di autovetture nuove l’uso di un poster o di un display elettronico conforme ai requisiti minimi fissati dall’allegato III modificato. Il contenuto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove e le informazioni da fornire ai consumatori su consumo di carburante ed emissioni specifiche di CO2. Non emergono esclusioni ulteriori nel testo fornito, oltre al richiamo all’applicazione nell’ambito disciplinato dalla direttiva 1999/94/CE.

Modifica dell’allegato III della direttiva 1999/94/CE

La direttiva 2003/73/CE della Commissione interviene in modo puntuale sulla disciplina dell’informazione ai consumatori in materia di consumo di carburante ed emissioni di CO2 delle autovetture nuove. La finalità è aggiornare il formato del poster obbligatorio nei punti vendita, introducendo anche la possibilità di utilizzare display elettronici e adeguando i requisiti tecnici e informativi alle esigenze di comunicazione moderna.

Finalità e contesto normativo

La base giuridica richiamata è l’articolo 9 della direttiva 1999/94/CE, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per la commercializzazione di autovetture nuove. Nei considerando si evidenzia che l’allegato III definiva già il formato del poster da esporre nei punti vendita, ma che era opportuno consentire l’utilizzo di strumenti di comunicazione più moderni, come i display elettronici, e prevenire tecniche di aggiornamento dei poster più complesse da gestire.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i punti vendita di autovetture nuove e le informazioni che devono essere rese disponibili ai consumatori. L’intervento non ridefinisce l’intero sistema della direttiva 1999/94/CE, ma modifica esclusivamente l’allegato III, cioè la parte relativa al poster/display informativo. Gli Stati membri devono assicurare che il mezzo espositivo utilizzato nei punti vendita rispetti i requisiti minimi fissati dall’allegato sostitutivo.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato III della direttiva 1999/94/CE con il nuovo allegato allegato alla direttiva 2003/73/CE.

L’articolo 2 impone agli Stati membri un obbligo di recepimento entro un anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del richiamo sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Si tratta quindi di un obbligo di risultato, con margine di discrezionalità quanto alla forma e ai mezzi di trasposizione.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica espressamente gli Stati membri come destinatari.

Requisiti del poster o del display elettronico

L’allegato III sostituito dettaglia i requisiti minimi del supporto informativo.

  • Il poster deve avere una dimensione minima di 70 cm x 50 cm.
  • Le informazioni devono essere di facile lettura.
  • Se si utilizza un display elettronico, lo schermo deve avere una dimensione minima di 25 cm x 32 cm (17") e le informazioni possono essere visualizzate mediante tecniche di scorrimento.

La disciplina ammette quindi sia il supporto cartaceo tradizionale sia un supporto elettronico, con specifiche tecniche minime da rispettare.

Contenuto informativo da esporre

L’allegato prescrive il contenuto e l’ordine delle informazioni.

  • I modelli di autovetture devono essere suddivisi ed elencati separatamente in base al tipo di carburante: benzina o combustibile diesel.
  • Per ciascun tipo di carburante, i modelli devono essere elencati in ordine crescente di emissioni di CO2, con il modello avente il minor consumo ufficiale di carburante collocato al primo posto.
  • Per ogni modello devono essere indicati il valore numerico del consumo ufficiale di carburante e delle emissioni specifiche ufficiali di CO2.
  • Il consumo ufficiale di carburante deve essere espresso come uno o più dei rapporti indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (l/100 km) e chilometri per litro (km/l).
  • Le emissioni specifiche ufficiali di CO2 devono essere espresse in grammi per chilometro (g/km) e arrotondate al numero intero più vicino.
  • Tali valori possono essere espressi in unità differenti, come galloni e miglia, purché compatibili con la direttiva 80/181/CEE.

Messaggi obbligatori rivolti al consumatore

Il poster/display deve riportare due messaggi standardizzati.

  • Il primo informa che è disponibile gratuitamente presso ogni punto vendita una guida relativa al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2, contenente i dati relativi a tutti i nuovi modelli di autovetture.
  • Il secondo precisa che, oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida e altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO2 di un’autovettura, e che il biossido di carbonio è il principale gas a effetto serra responsabile del riscaldamento terrestre.

Nel caso di display elettronico, entrambi i messaggi devono essere costantemente visibili.

Aggiornamento delle informazioni e sostituzione con display elettronico

Il poster/display deve essere aggiornato almeno ogni sei mesi. Se si utilizza un display elettronico, le informazioni devono essere aggiornate almeno su base trimestrale.

La disciplina consente inoltre che il poster/display sia sostituito in modo completo e permanente da uno schermo elettronico. In tal caso, lo schermo deve essere presentato in modo da sollecitare la sensibilità del consumatore con almeno lo stesso grado di intensità del poster/display tradizionale.

Rilievo pratico per operatori e professionisti

Per gli operatori del settore automobilistico, la direttiva impone una revisione della comunicazione al cliente nel punto vendita, con attenzione sia alla forma del supporto sia al contenuto obbligatorio. Per i professionisti che assistono imprese e distributori, i punti centrali sono: corretta esposizione delle informazioni, ordinamento dei modelli, esattezza delle unità di misura, rispetto dei tempi di aggiornamento e verifica del recepimento nazionale entro il termine annuale previsto dall’articolo 2.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III della direttiva 1999/94/CE

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato III della direttiva 1999/94/CE con l’allegato allegato alla direttiva 2003/73/CE, aggiornando il formato del poster/display da esporre nei punti vendita.

Obbligo di recepimento e comunicazione alla Commissione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro un anno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 dispone che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Requisiti minimi del poster o display elettronico

L’allegato III sostituito richiede che il poster abbia dimensioni minime di 70 cm x 50 cm e che le informazioni siano facilmente leggibili. Se si utilizza un display elettronico, lo schermo deve avere dimensioni minime di 25 cm x 32 cm (17") e può utilizzare tecniche di scorrimento per la visualizzazione delle informazioni.

Contenuto informativo e modalità di presentazione

I modelli di autovetture devono essere elencati separatamente in base al tipo di carburante, benzina o diesel. Per ciascun tipo, i modelli devono essere ordinati in senso crescente di emissioni di CO2, con il modello dal minor consumo ufficiale di carburante in prima posizione. Per ogni modello devono figurare il consumo ufficiale di carburante e le emissioni specifiche ufficiali di CO2, rispettivamente espressi in l/100 km o km/l al primo decimale e in g/km arrotondati al numero intero più vicino; sono ammessi valori in unità differenti se compatibili con la direttiva 80/181/CEE.

Messaggi obbligatori al consumatore

Sul poster o display deve comparire il testo che informa della disponibilità gratuita presso ogni punto vendita di una guida al risparmio di carburante e alle emissioni di CO2 relativa a tutti i nuovi modelli di autovetture. Deve inoltre comparire il messaggio secondo cui stile di guida e altri fattori non tecnici incidono su consumo ed emissioni di CO2 e che il biossido di carbonio è il principale gas serra responsabile del riscaldamento terrestre. Nei display elettronici entrambi i messaggi devono essere costantemente visibili.

Aggiornamento periodico e sostituzione con schermo elettronico

Il poster/display deve essere aggiornato almeno ogni sei mesi; se si usa un display elettronico, l’aggiornamento delle informazioni deve avvenire almeno trimestralmente. Il poster/display può essere sostituito in modo completo e permanente da uno schermo elettronico, purché esso sia presentato in modo da sollecitare la sensibilità del consumatore con almeno lo stesso grado di intensità del poster/display.

Come è indicizzato

Materieambientetutela dei consumatorienergiatrasporti

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