Direttiva 2003/75
Direttiva 2003/75/CE della Commissione, del 29 luglio 2003, che modifica l'allegato I della direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/75/CE modifica l'allegato I della direttiva 98/18/CE per rafforzare e aggiornare i requisiti di sicurezza delle navi ro-ro da passeggeri. Introduce regole più dettagliate su zattere di salvataggio, battelli di emergenza veloci, mezzi di recupero dei superstiti e cinture di salvataggio, distinguendo tra navi costruite prima e dopo il 1º gennaio 2003. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore e comunicarne le misure attuative alla Commissione.
Modifica dei requisiti di sicurezza per le navi ro-ro da passeggeri, con aggiornamento dell'allegato I della direttiva 98/18/CE in materia di mezzi di salvataggio e soccorso.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi ro-ro da passeggeri delle classi B, C e D, sia costruite prima del 1º gennaio 2003 sia costruite dopo tale data, nell'ambito della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri. Le nuove prescrizioni riguardano in particolare zattere di salvataggio, battelli di emergenza veloci, mezzi di soccorso e cinture di salvataggio; per le navi esistenti opera un regime transitorio fino alla prima visita di controllo periodica successiva al 1º gennaio 2006, con alcune deroghe limitate e interventi anticipati in caso di sostituzioni, riparazioni o modifiche rilevanti delle attrezzature di salvataggio.
Modifica dei requisiti di sicurezza per le navi ro-ro da passeggeri
La direttiva 2003/75/CE della Commissione interviene sulla direttiva 98/18/CE, che disciplina le disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali. Il suo obiettivo è aggiornare il capitolo III, sezione 5-1, dell'allegato I, introducendo requisiti più puntuali e coerenti con le corrispondenti regole SOLAS e con il codice LSA per le navi ro-ro da passeggeri delle classi B, C e D.
Finalità e contesto normativo
La Commissione richiama il fatto che la direttiva 98/18/CE già si applicava a navi nuove ed esistenti e che la precedente modifica del 2002 aveva imposto ulteriori adeguamenti alle attrezzature di salvataggio. Poiché le regole SOLAS consentono che taluni interventi su navi esistenti siano effettuati al momento di riparazioni, modifiche o sostituzioni rilevanti, la nuova direttiva mira a concedere un termine ragionevole per l'applicazione dei nuovi requisiti specifici alle navi ro-ro esistenti.
Ambito di applicazione
Le nuove regole riguardano le navi ro-ro da passeggeri delle classi B, C e D. Il testo distingue tra:
- navi costruite prima del 1º gennaio 2003;
- navi costruite dopo il 1º gennaio 2003.
Per le navi esistenti, è previsto un regime transitorio: l'adeguamento pieno ai nuovi paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8 e 9 deve avvenire entro la prima visita di controllo periodica successiva al 1º gennaio 2006. Prima di tale data restano applicabili i paragrafi 2, 3, 4 e 5. Tuttavia, se le attrezzature di salvataggio vengono sostituite o se la nave è oggetto di riparazioni, adattamenti o modifiche rilevanti che comportano sostituzioni o aggiunte, i nuovi dispositivi devono già conformarsi ai requisiti pertinenti dei paragrafi 6, 7, 8 e 9.
Zattere di salvataggio
Per le navi costruite prima del 1º gennaio 2003, le zattere di salvataggio devono:
- essere servite da MES (Marine Evacuation System) conformi alla regola SOLAS III/48.5 in vigore il 17 marzo 1998, oppure da dispositivi per la messa a mare conformi alla regola SOLAS III/48.6 in vigore alla stessa data;
- essere ugualmente distribuite su ciascun fianco della nave;
- garantire la comunicazione tra zona di imbarco e piattaforma;
- essere provviste di dispositivo di galleggiamento libero conforme alla regola SOLAS III/23;
- avere rampa di imbarco conforme alle regole SOLAS III/39.4.1 o III/40.4.1, secondo il caso;
- essere autoraddrizzanti o con tenda e reversibili, stabili in condizioni di mare grosso e sicure a prescindere dal lato su cui galleggiano.
È ammesso l'uso di zattere aperte e reversibili solo se l'amministrazione dello Stato di bandiera ritiene giustificato l'impiego in relazione a viaggio in acque riparate e condizioni meteomarine favorevoli e purché le zattere siano pienamente conformi all'allegato 10 del codice per le unità veloci. In alternativa, la nave può disporre di zattere autoraddrizzanti o con tenda e reversibili aggiuntive, con capacità complessiva almeno pari al 50% delle persone che non possono essere sistemate nelle imbarcazioni di salvataggio; la capacità supplementare va calcolata sulla differenza tra il totale delle persone a bordo e quelle collocate nelle imbarcazioni di salvataggio. Tali zattere devono essere approvate dallo Stato di bandiera tenendo conto della Circ. IMO MSC 809.
Per le navi costruite dopo il 1º gennaio 2003, la disciplina è sostanzialmente analoga, ma i riferimenti tecnici sono aggiornati al codice LSA e alla regola SOLAS III/13.4.
Battelli di emergenza veloci
La direttiva impone che almeno un battello di emergenza a bordo sia un battello di emergenza veloce, approvato dallo Stato di bandiera tenendo conto della Circ. IMO MSC 809. Ogni battello di questo tipo deve essere dotato di un adeguato dispositivo per la messa a mare, anch'esso approvato dall'amministrazione competente, che consideri la necessità di operare anche in condizioni meteomarine molto sfavorevoli.
Sul piano operativo, almeno due membri di equipaggio per ciascun battello devono essere addestrati e partecipare a esercitazioni periodiche secondo:
- la sezione A-VI/2, tabella A-VI/2-2, dello STCW Code;
- le raccomandazioni IMO di cui alla risoluzione A.771(18), come successivamente emendata.
La formazione deve comprendere le operazioni di salvataggio, il maneggio e la manovra del battello in varie condizioni meteomarine, nonché il raddrizzamento dopo il capovolgimento.
Per le navi esistenti, se la disposizione o le dimensioni impediscono l'installazione del battello di emergenza veloce, questo può essere collocato al posto di una imbarcazione di salvataggio già accettata come battello o imbarcazione di emergenza, a condizione che:
- il battello veloce sia munito di un dispositivo di messa a mare conforme;
- la perdita di capacità sia compensata con zattere di salvataggio aventi capacità almeno pari al numero di persone trasportate dall'imbarcazione sostituita;
- le zattere possano essere utilizzate con i dispositivi esistenti di messa a mare e con i MES per l'evacuazione.
Mezzi di soccorso e recupero dei superstiti
Le navi ro-ro da passeggeri devono disporre di dispositivi efficaci per il pronto recupero dei superstiti in mare e per il trasbordo dai battelli di emergenza e dai mezzi collettivi di salvataggio sulla nave. I dispositivi di trasbordo possono essere parte di un MES o di altro dispositivo di salvataggio e devono essere approvati dallo Stato di bandiera tenendo conto della Circ. IMO MSC 810.
Se lo scivolo di un MES è utilizzato per il trasbordo dei superstiti sul ponte, deve essere dotato di corrimano o di scalette per facilitare la risalita.
Cinture di salvataggio
In deroga alle regole SOLAS III/7.2 e III/22.2, le cinture di salvataggio devono essere collocate in numero sufficiente in prossimità dei punti di riunione, così da evitare che i passeggeri debbano tornare nelle rispettive cabine per prelevarle. Ogni cintura deve essere munita di una luce:
- per le navi costruite prima del 1º gennaio 2003, conforme alla regola SOLAS III/32.2 in vigore al 17 marzo 1998;
- per le navi costruite dopo il 1º gennaio 2003, conforme al paragrafo 2.2.3 del codice LSA.
Recepimento, entrata in vigore e obblighi formali
Gli Stati membri devono dare attuazione alla direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale; le modalità di tale riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Rapporti con altri atti dell'Unione e standard internazionali
Il testo si coordina con la direttiva 98/18/CE e con la sua modifica del 2002. Fa inoltre frequenti rinvii alle norme SOLAS, al codice LSA, allo STCW Code e a specifiche raccomandazioni IMO (Circ. MSC 809, Circ. MSC 810, risoluzione A.771(18)), che fungono da parametro tecnico per l'approvazione dei mezzi di salvataggio e per la formazione degli equipaggi.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato I della direttiva 98/18/CE
L'articolo 1 sostituisce integralmente il testo del capitolo III, sezione 5-1, dell'allegato I della direttiva 98/18/CE con quello contenuto nell'allegato della direttiva 2003/75/CE.
Termine di recepimento e obblighi di comunicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione le disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
Regime per le navi ro-ro da passeggeri costruite prima del 1º gennaio 2003
Le navi ro-ro da passeggeri delle classi B, C e D costruite prima del 1º gennaio 2003 devono conformarsi ai requisiti dei paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8 e 9 entro la prima visita di controllo periodica successiva al 1º gennaio 2006. Fino a tale data si applicano i paragrafi 2, 3, 4 e 5. Se le attrezzature di salvataggio sono sostituite o se vi sono riparazioni, adattamenti o modifiche rilevanti che comportano sostituzioni o aggiunte, i nuovi dispositivi devono già rispettare i pertinenti paragrafi 6, 7, 8 e 9.
Zattere di salvataggio: requisiti tecnici
Per le navi costruite prima del 1º gennaio 2003, le zattere devono essere servite da MES o da dispositivi per la messa a mare conformi alle regole SOLAS III/48.5 o III/48.6 (vigenti al 17 marzo 1998), distribuiti su entrambi i lati della nave, con comunicazione tra zona di imbarco e piattaforma; devono inoltre avere dispositivo di galleggiamento libero, rampa di imbarco, ed essere autoraddrizzanti o con tenda e reversibili, stabili in mare grosso e sicure indipendentemente dal lato di galleggiamento. Per le navi costruite dopo il 1º gennaio 2003, si applicano requisiti analoghi ma riferiti al codice LSA e alla regola SOLAS III/13.4.
Battelli di emergenza veloci
Per le navi ro-ro da passeggeri deve essere previsto almeno un battello di emergenza veloce, approvato dall'amministrazione dello Stato di bandiera tenendo conto delle raccomandazioni IMO (Circ. MSC 809). Il battello deve disporre di un idoneo dispositivo di messa a mare, approvato dallo Stato di bandiera, idoneo a operare anche in condizioni meteomarine molto sfavorevoli. Almeno due membri di equipaggio per ciascun battello devono essere addestrati e partecipare a esercitazioni periodiche secondo lo STCW Code e la risoluzione IMO A.771(18), con eventuali emendamenti.
Deroga per navi esistenti con problemi di spazio o disposizione
Se la disposizione o le dimensioni della nave esistente impediscono l'installazione del battello di emergenza veloce richiesto, questo può essere sistemato al posto di una imbarcazione di salvataggio già accettata come battello o imbarcazione di emergenza, a condizione che il nuovo mezzo abbia dispositivo di messa a mare conforme e che la riduzione di capacità sia compensata da zattere di salvataggio di capacità almeno pari alle persone trasportate dall'imbarcazione sostituita, utilizzabili con i dispositivi esistenti e con i MES.
Mezzi di soccorso e recupero dei superstiti
Le navi ro-ro da passeggeri devono essere dotate di dispositivi efficaci per il pronto recupero dei superstiti in mare e per il loro trasbordo dai battelli di emergenza e dai mezzi collettivi di salvataggio sulla nave. Tali dispositivi, che possono far parte di un MES o di altro dispositivo di salvataggio, devono essere approvati dallo Stato di bandiera tenendo conto della Circ. IMO MSC 810; se lo scivolo del MES è usato per il trasbordo, deve avere corrimano o scalette.
Cinture di salvataggio
Le cinture di salvataggio devono essere collocate in numero sufficiente in prossimità dei punti di riunione, così da evitare che i passeggeri debbano tornare in cabina per prenderle. Su tutte le navi ro-ro da passeggeri, ciascuna cintura deve essere munita di una luce conforme, per le navi costruite prima del 1º gennaio 2003, alla regola SOLAS III/32.2 vigente al 17 marzo 1998, e per le navi costruite dopo tale data al paragrafo 2.2.3 del codice LSA.
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