Tribunale, Ordinanza T-528/22
Order of the President of the General Court of 11 November 2022. — Belaruskali AAT v Council of the European Union. — Interim relief – Common foreign and security policy – Restrictive measures in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine – Application for suspension of operation of a measure – No urgency. — Case T-528/22 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale respinge la domanda di Belaruskali AAT volta a sospendere l’esecuzione delle misure restrittive UE adottate nei suoi confronti in relazione alla situazione in Bielorussia e al coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina. La Corte rileva che la società non ha dimostrato un’urgenza attuale e personale, fondando le sue allegazioni su effetti asseriti nei confronti di Paesi terzi e su conseguenze ipotetiche e non provate. Per questo non viene esaminato il fumus boni iuris né il bilanciamento degli interessi.
Rigetto della domanda di sospensione cautelare delle misure restrittive UE nei confronti di Belaruskali per difetto di urgenza e di prova di un danno grave e irreparabile riferibile alla ricorrente.
La questione giuridica
Se la società destinataria di misure restrittive adottate nell’ambito della PESC potesse ottenere, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati dimostrando urgenza sulla base del presunto impatto umanitario globale derivante dall’impossibilità di esportare potassa, e se tale allegazione fosse sufficiente a provare un danno grave e irreparabile riferibile alla sua posizione giuridica e patrimoniale.
Principio di diritto
La sospensione cautelare di misure restrittive UE può essere concessa solo se il richiedente dimostra, con elementi specifici, precisi e documentati, un danno grave e irreparabile che incida direttamente sui propri interessi; non è sufficiente invocare un pregiudizio subito da terzi o dall’interesse generale, né allegare in modo ipotetico e non provato effetti umanitari indiretti. In mancanza di tale prova, la domanda cautelare va respinta senza esaminare il fumus boni iuris o il bilanciamento degli interessi.
Norme richiamate
- Articoli 278, 279 e 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Decisione 2012/642/CFSP
- Decisione di esecuzione (PESC) 2022/881
- Regolamento (CE) n. 765/2006
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/876
- Articolo 8a, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006
Sospensione cautelare delle misure restrittive contro Belaruskali: rigetto per difetto di urgenza
Il Presidente del Tribunale dell’Unione europea decide su un’istanza di misure provvisorie proposta da Belaruskali AAT contro due atti del Consiglio che l’hanno inserita nelle liste soggette a misure restrittive per la situazione in Bielorussia e per il coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina. L’istanza riguarda la sospensione dell’efficacia della decisione di esecuzione PESC 2022/881 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/876.
Fatti e procedimento principale
Belaruskali AAT è indicata come il principale produttore bielorusso di fertilizzanti potassici e uno dei maggiori produttori mondiali. Con i due atti del 3 giugno 2022, il Consiglio ha inserito il suo nome negli allegati contenenti i soggetti destinatari delle misure restrittive. La motivazione riportata dagli atti sottolinea che la società è un’impresa statale, importante fonte di entrate e valuta estera per il regime Lukashenka, che beneficia e sostiene tale regime e che avrebbe anche contribuito alla repressione della società civile in Bielorussia.
La società ha proposto un ricorso principale di annullamento e, separatamente, la presente domanda cautelare chiedendo la sospensione degli atti impugnati nei propri confronti.
Quadro normativo richiamato
Il Presidente richiama il sistema delle misure provvisorie fondato sugli articoli 278 e 279 TFUE, letti in combinato disposto con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, nonché con l’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale. Viene inoltre ricordato l’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura quanto alle spese.
Sul piano sostanziale, gli atti impugnati sono:
- la decisione di esecuzione (PESC) 2022/881, adottata in attuazione della decisione 2012/642/CFSP;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2022/876, adottato in attuazione dell’articolo 8a, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006.
Criteri per la concessione delle misure provvisorie
Il Tribunale ricorda che la sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione è eccezionale, poiché gli atti delle istituzioni godono di presunzione di legittimità e i ricorsi non hanno effetto sospensivo. Per ottenere la misura, il richiedente deve dimostrare cumulativamente:
- la sussistenza, prima facie, di elementi di fatto e di diritto a sostegno della domanda;
- l’urgenza, intesa come necessità di evitare un danno grave e irreparabile che si verifichi prima della decisione nel merito.
Il giudice può esaminare i criteri nell’ordine ritenuto opportuno, e in caso di mancato soddisfacimento di uno solo di essi la domanda deve essere respinta.
Valutazione dell’urgenza
Il Presidente decide di esaminare anzitutto l’urgenza. Richiama la giurisprudenza secondo cui il richiedente deve fornire informazioni specifiche e precise, corroborate da prove documentali dettagliate, così da consentire al giudice di valutare la propria situazione concreta e le conseguenze probabili della mancata concessione della misura.
Belaruskali sosteneva che le misure restrittive le impedissero di esportare la potassa prodotta, con conseguenze gravi e irreparabili per una parte significativa della popolazione mondiale già colpita dalla fame, in particolare in Paesi dipendenti dalle sue forniture come Angola, Zimbabwe, Malawi e Mali.
Motivi del rigetto
Il Tribunale respinge tale impostazione per due ragioni principali:
- il danno invocato riguarda, in sostanza, Paesi terzi e interessi generali, non interessi propri della ricorrente; secondo la giurisprudenza, il richiedente non può fondare l’urgenza su pregiudizi subiti da terzi o dal pubblico interesse;
- le allegazioni sul presunto aumento della carestia sono estremamente sommarie, prive di qualunque nesso dimostrato tra le misure contestate e tale conseguenza, e non sono accompagnate da prova documentale relativa alla situazione concreta della ricorrente.
Il Presidente sottolinea inoltre che il danno deve essere imminente e sufficientemente probabile; un pregiudizio ipotetico, dipendente da eventi futuri e incerti, non può giustificare misure cautelari.
Decisione e conseguenze processuali
Poiché l’urgenza non è dimostrata, la domanda cautelare è respinta. Non è quindi necessario verificare il fumus boni iuris né procedere al bilanciamento degli interessi. Le spese sono riservate ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.
Principio affermato
In materia di misure provvisorie contro sanzioni UE, il richiedente deve provare un danno grave e irreparabile che incida sulla propria posizione con elementi concreti e documentati; non basta addurre effetti indiretti su Paesi terzi o conseguenze umanitarie ipotetiche. In assenza di urgenza, la domanda di sospensione va respinta senza ulteriori verifiche.
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