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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 31124/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, già lettore di madrelingua francese (art. 28 d.P.R. n. 382/1980) e poi collaboratore esperto linguistico, chiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato sin dall'1/11/1990 e l'adeguamento del trattamento retributivo a quello corrispondente alla qualifica di professore associato confermato a tempo pieno o, in subordine, a quello di ricercatore confermato a tempo pieno, deducendo la sproporzione della retribuzione rispetto alla qualità e quantità della prestazione e l'eventuale svolgimento di mansioni superiori; in sede di gravame la Corte territoriale aveva respinto le domande ritenendo che la retribuzione fosse disciplinata dalla contrattazione collettiva e che la normativa (tra cui il d.l. n. 2/2004) avesse previsto specifici trattamenti economici senza comportare l'esercizio di funzioni docente, nonché per la mancata prova dello svolgimento di attività di ricerca o di sostituzioni autorizzate di docenti.

La decisione

In corso di giudizio di legittimità le parti hanno depositato un atto transattivo (9 febbraio 2016). La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere per accordo negoziale tra le parti (richiamando il principio delle Sezioni Unite, sent. n. 8980/2018), ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per le ipotesi di integrale conferma della statuizione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 28 d.P.R. n. 382/1980

    Individua la qualifica di "lettore di madrelingua" quale inquadramento originario della ricorrente; la sentenza prende atto dello status ma non lo ritiene di per sé idoneo a riconoscere mansioni di livello superiore senza specifica prova.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato il principio della retribuzione sufficiente; la Corte territoriale ha ritenuto che la verifica della sufficienza retributiva debba fare riferimento alla disciplina della contrattazione collettiva come parametro applicabile.

  • d.l. n. 2/2004

    Prevede un trattamento economico corrispondente a quello di ricercatore confermato a tempo determinato "a soli fini economici" per gli ex lettori; la Corte territoriale ha ritenuto che tale equiparazione fosse limitata all'aspetto economico ed escludesse l'esercizio di funzioni docente.

  • sentenza Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980

    Principio secondo cui, se le parti definiscono la controversia con un accordo convenzionale nel corso del giudizio di legittimità, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere e viene meno l'efficacia della sentenza impugnata.

  • art. 382, comma 3; artt. 383, 384 c.p.c.

    Richiamati per distinguere i casi in cui la sentenza può essere adottata rispetto alla ipotesi di cessazione della materia del contendere: qui la definizione per accordo non rientra nelle tipologie previste da tali norme per decisione sul merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinvio alla motivazione delle Sezioni Unite; la Corte utilizza tale rinvio per fondare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2002)

    Prevede il raddoppio del contributo unificato in caso di integrale conferma della statuizione impugnata; la Corte chiarisce che il meccanismo non si applica in caso di cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti.

Massime di principio

  • Se le parti raggiungono un accordo transattivo durante il giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione dichiara cessata la materia del contendere e non decide sul merito.
  • La definizione della lite per accordo comporta in genere la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, salvo diverso termine concordato dalle parti.
  • Il richiamo all'art. 36 Cost. richiede il confronto con la contrattazione collettiva applicabile: per valutare la sufficienza della retribuzione il parametro è spesso il contratto collettivo, salvo che non vi siano profili specifici che impongano diverso accertamento.
  • L'equiparazione normativa a fini economici (es. previsione legislativa che equipara il trattamento retributivo a quello di altra qualifica) non implica automaticamente il riconoscimento delle relative funzioni o del rapporto di lavoro subordinato di livello superiore; è necessaria la prova dello svolgimento di mansioni superiori o di attività di ricerca tipiche della qualifica dedotta.
  • La richiesta di adeguamento retributivo per effetto di norme di legge (pagamento dovuto per legge) va formulata esplicitamente; se la parte non quantifica le differenze e l'amministrazione dichiara di avere corrisposto quanto dovuto, la domanda può essere rigettata per mancanza di prova di somme ulteriori dovute.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica se la cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere per accordo tra le parti, perché non vi è integrale conferma della statuizione impugnata.

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